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venerdì 31 agosto 2012

Speciale Riforma professioni Come cambia il tirocinio professionale


Il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, in vigore dal 15 agosto, é destinato ad incidere in maniera significativa anche sul tirocinio previsto per l'accesso alle professioni. Cambia pertanto la disciplina del praticantato dei consulenti del lavoro. Fissata in 18 mesi la durata massima del tirocinio. Nuovi anche i requisiti del dominus: non bastano più 2 anni di anzianità del consulente del lavoro per poter ammettere nel proprio studio un praticante, ma occorrerà un anzianità di almeno 5 anni. Nella GUIDA ALLA LETTURA tutti gli approfondimenti sulla Riforma delle professioni.
Il Regolamento sulla riforma delle professioni, entrato in vigore il 15 agosto scorso, é destinato ad incidere in maniera significativa anche sul tirocinio previsto per l'accesso.
Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 , emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dedica al tirocinio l'intero articolo 6 e ridisegna infatti la disciplina dell'istituto del tirocinio professionale che - giova ricordarlo - in molti casi é necessario per il sostenimento dell'esame di Stato ai fini dell'accesso alla libera professione.
La nuova disciplina interessa infatti trasversalmente tutte le professioni regolamentate che, sulla base delle singole leggi istitutive, prevedono l'obbligatorietà del tirocinio. Restano invece escluse espressamente le professioni sanitarie.
Ogni professione dovrà pertanto verificare la compatibilità della disciplina prevista prima dell'entrata in vigore del regolamento in quanto le nuove norme rendono inapplicabili tutte le previsioni in contrasto o comunque incompatibili con la disciplina in vigore dal 15 agosto.
Finora infatti ogni professione vede regolamentata la disciplina del praticantato in forma automoma e le differenza tra le diverse professioni sono significative. Tra le professioni interessate anche quella di consulente del lavoro, disciplinata dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12.
La professione giuslavoristica prevede all'articolo 3, comma 3 lettera e) della legge istitutiva, che ai fini della partecipazione all'esame di Stato é necessario aver compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo o di un avvocato o di un dottore commercialista, almeno 2 anni di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La disciplina del praticantato dei consulenti del lavoro, in attuazione di tale norma, é contenuta nel decreto del Ministero del Lavoro 20 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2011 ed entrato in vigore il 2 novembre successivo.
Una disciplina recente dunque che tuttavia deve fare i conti con le nuove regole fissate dal D.P.R. 137/2012. Ai fini dell'ammissione al praticantato, il decreto 20 giugno 2011 prevede che esso possa essere svolto o presso un consulente del lavoro iscritto all'albo da almeno 2 anni oppure presso un avvocato o un dottore commercialista a condizione che questi ultimi abbiano effettuato, da almeno 3 anni, apposita comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro che intendono svolgere attività di consulenza del lavoro.
Cosa cambia dunque per gli aspiranti consulenti del lavoro.
Il D.P.R. 137/2012 fissa in 18 mesi la durata massima del tirocinio; conseguentemente si riduce di 6 mesi la durata del praticantato rispetto alla precedente disciplina. Cambiano anche i requisiti del dominus. Non bastano più 2 anni di anzianità del consulente del lavoro per poter ammettere nel proprio studio un praticante, ma occorrerà un anzianità di almeno 5 anni. Naturalmente si tratta di un requisito comune sia ai consulenti che agli altri professionisti abilitati (abbiamo visto che in precedenza vi era una differenza di anzianità necessaria per l'ammissione del tirocinante da parte di avvocati e commercialisti).
L'innalzamento del requisito a 5 anni indubbiamente riverbererà i propri effetti negativi su coloro che intendono svolgere praticantato perché si riduce il numero dei potenziali professionisti che potranno accoglierli anche se a mitigare tale rischio occorre considerare che il nuovo decreto consente ad ogni professionista l'ammissione di 3 praticanti (prima era consentita la frequenza in studio di 2 praticanti al massimo).
Peraltro il comma 3 dell'articolo 6 prevede anche una deroga a tale limite su motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio provinciale sulla base di criteri concernenti l'attivita' professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, previo parere vincolante del ministro vigilante.
Il comma 5 prevede altresí che il tirocinio possa essere svolto anche dai lavoratori pubblici nonché in presenza di un rapporto di lavoro subordinato privato, purche' le relative discipline prevedano modalita' e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento.
La competenza in materia di tirocinio rimane confermata ai consigli provinciali dell'Ordine. Non é destinata invece ad incidere particolarmente la previsione contenuta al comma 4 che prevede la possibilità che il tirocinio possa essere svolto, per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio nazionale dell'Ordine o collegio, il Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria.
Già l'articolo 2 del decreto 20 giugno 2011 prevedeva un riduzione in ipotesi similari. E' inoltre previsto che i consigli provinciali e le universita' pubbliche e private possano a tal fine stipulare convenzioni per regolare i reciproci rapporti. Altra novità per i praticanti consulenti del lavoro é la previsione che il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato.
Il decreto si occupa di definire il tirocinio quale istituto che consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed e' finalizzato a conseguire le capacita' necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione. Coerentemente con tale finalità é previsto al comma 6 del citato articolo 6 che il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Rimane peraltro ferma la previsione contenuta all'articolo 9, comma 4, del D.L. 1/2011 in cui é previsto che al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
Un rimborso quindi, senza diritto a compensi o remunerazioni per l'attività svolta in quanto la frequenza é finalizzata all'apprendimento delle capacità necessarie per il futuro svolgimento dell'attività.
E' importante sottolineare che il decreto riverbera i propri effetti sui tirocini avviati dal 15 agosto data di entrata in vigore del provvedimento.
Resta invece applicabile anche ai tirocini avviati precedentemente, la previsione dell'art. 9, comma 6, del D.L. 1/2012 che prevede da una lato la durata del tirocinio previsto per l'accesso alla professione non superiore a diciotto mesi ed inoltre che per i primi sei mesi il tirocinio possa essere svolto in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica a condizione che risulti stipulata un'apposita convenzione tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Sull'applicabilità di tale riduzione del tirocinio in via retroattiva anche ai tirocini in corso alla data di entrata in vigore del decreto, é intervenuto il Ministero della Giustizia con la circolare 4 luglio 2012 il quale, investito della richiesta di pareri al riguardo, ha ritenuto che la norma sia applicabile anche ai casi di tirocinio iniziati in precedenza.
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha prontamente applicato il documento di prassi del Ministero invitando con una nota del 6 luglio 2012, a firma del presidente Marina Calderone, i singoli Consigli Provinciali non solo a considerare la riduzione applicabile a tutti i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 1/2012 ma anche di comunicare a tutti i praticanti iscritti nel registro di tale possibilità al fine di consentire di sostenere l'esame già con la sessione 2012.

venerdì 8 giugno 2012

Versamenti delle tasse prorogati al 9 luglio. Ma l'acconto Imu resta al 18 giugno


Via libera di Palazzo Chigi alla proroga dei versamenti di Unico 2012. Ma con la grande assente: l'Imu, il cui primo appuntamento oggi resta saldamente ancorato a lunedì 18 giugno. Il provvedimento di proroga firmato dal presidente del Consiglio dei ministri mercoledì scorso, infatti, sposta soltanto i termini di versamento in scadenza il prossimo 18 giugno delle dichirazioni dei redditi, dell'Irap e della dichiarazione unificata.
A beneficiarne saranno le persone fisiche e i contribuenti soggetti agli studi di settore che potranno versare le imposte dovute in autotassazione entro il 9 luglio prossimo senza alcuna maggiorazione. Chi invece avrà bisogno di maggior tempo potrà saldare i conti con l'Erario versando le imposte dovute dal 10 al 20 agosto 2012, ma maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interessi. Lo slittamento dei termini, come detto, riguarderà i professionisti e i titolari di redditi di impresa soggetti agli studi di settore, e trascinerà anche i soci delle società di persone e le società trasparenti.

mercoledì 23 maggio 2012

CREDITI DELLE IMPRESE VERSO LO STATO: O COMPENSAZIONE O ANTICIPAZIONE BANCARIA


Un importante passo in avanti è stato compiuto per accelerare i pagamenti della p.a. - circa 20-30 miliardi - nei confronti delle aziende. Il Governo ha varato il piano che prevede quattro decreti dell'Economia e dello Sviluppo e un accordo fra banche e imprese.
Ecco, in sintesi, i provvedimenti adottati:
- un decreto attiene alla certificazione dei crediti delle imprese verso le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali;
- un decreto è relativo alla certificazione dei crediti verso gli enti locali, le regioni e gli enti del servizio sanitario nazionale;
- un decreto istituisce la compensazione dei crediti verso la P.a., riconosciuta anche per contributi previdenziali e premi Inail, ma solo se le somme dovute sono state iscritte a ruolo alla data del 30 aprile 2012;
- un decreto - del ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Tesoro - prevede la creazione di un fondo di garanzia diretta sull'anticipazione dei crediti verso la P.a.
Dunque, il primo passo che devono compiere le imprese per poter arrivare alla compensazione dei crediti è ottenere la certificazione che la somma non sia prescritta, sia certa, liquida ed esigibile. La procedura, per la certificazione, prevede che il creditore invii istanza all'amministrazione debitrice, la quale ha a disposizione 60 giorni di tempo per rispondere; se non riceve risposta entro tale termine, il creditore, rivolgendosi alla ragioneria provinciale può, se non sussistono impedimenti, ottenere la certificazione.
Con in mano la certificazione, è possibile accedere alla compensazione del credito, rivolgendosi al concessionario della riscossione, nei confronti di regioni e enti locali con debiti (iscritti a ruolo alla data del 30 aprile) per tributi erariali e per tributi regionali e locali ovvero per contributi assistenziali e previdenziali e per premi Inail. L'agente della riscossione – di norma Equitalia - entro 3 giorni dovrà verificare la certificazione presso l'ente debitore, il quale è tenuto a fornire risposta nei successivi 10 giorni. Ottenuto riscontro positivo, il concessionario comunica all'istante, entro 5 giorni, l'effettuazione della compensazione.
In alternativa, le imprese potranno ottenere un’anticipazione bancaria cedendo il credito.


mercoledì 16 maggio 2012

PEC impresa, eliminata la proroga al 30 giugno


Con la conversione in legge del DL 5/2012 (L. 35/2012), è stata eliminata la proroga al prossimo 30 giugno per comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata(PEC) da parte di tutte le imprese costituite in forma societaria ancora inadempienti. L’attuale formulazione dell’art. 37 del DL 5/2012 convertito prevede che l’ufficio del Registro delle imprese, quando riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha ancora iscritto il proprio indirizzo PEC, “in luogo” dell’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 2630 c.c., deve provvedere alla sospensione della domanda per 3 mesi in attesa della sua integrazione con l’indirizzo PEC stesso (nuovo comma 6-bis dell’art. 16 del DL 185/2008).
A tal proposito, si ricorda che l’obbligo PEC – quale sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici – è stato previsto ormai più di tre anni fa con il DL 185/2008 (conv. in L. 2/2009). Nello specifico, l’art. 16, comma 6, del decreto citato ha imposto a tutte le imprese costituite in forma societaria di dotarsi di un indirizzo di PEC – o di analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali – e di comunicarlo al Registro delle imprese.
Per quanto riguarda i termini di adempimento, il DL 185/2008 ha reso immediatamente operativa la disposizione solo con riferimento alle società di nuova costituzione. Per tali società, infatti, l’obbligo scatta già dal momento dell’iscrizione al Registro delle imprese, mediante l’inserimento dell’indirizzo PEC nella domanda stessa. Per quanto riguarda, invece, le società già costituite alla data del 29 novembre 2008, il termine per la comunicazione – per via telematica, secondo le modalità previste per le comunicazioni al Registro delle imprese e con esenzione da costi di segreteria e dall’imposta di bollo – ha subito varie modifiche. Innanzitutto, il termine è stato originariamente fissato per il 29 novembre 2011, e cioè tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso DL 185/2008.
Poi, il Ministero dello Sviluppo economico, con lettera circ. 25 novembre 2011 n. 224402, in prossimità della scadenza e viste le difficoltà oggettive dei soggetti gestori del sistema PEC nell’espletare in tempi brevi tutte le pratiche, ha ravvisato l’opportunità di considerare come “corretto adempimento” anche quello effettuato oltre la scadenza predetta, invitando le Camere di Commercio a non applicare alcuna sanzione alle imprese ritardatarie almeno fino all’inizio del 2012.
Infine, il DL 5/2012, che ha fatto slittare il termine utile per la comunicazione appunto al 30 giugno 2012, poi lasciato cadere – in sede di conversione in legge – nella nuova formulazione dell’art. 37 del DL 5/2012, che ora sancisce l’obbligo di sospensione della domanda di iscrizione presentata dalla società inadempiente per il periodo di tre mesi in attesa della sua integrazione con l’indirizzo PEC mancante.
Dal punto di vista operativo, ciò significa che, innanzitutto – così come specificato dalla Camera di Commercio di Venezia nelle istruzioni operative pubblicate sul proprio sito internet – le imprese costituite in forma societaria che presentano una domanda al Registro delle imprese, se non hanno già provveduto, “sono tenute sin da ora ad indicare l’indirizzo PEC”.
Inoltre – come chiarito dalla Camera di Commercio di Torino, nella nota informativa n. 5/2012 – nonostante l’omessa comunicazione, trascorso il periodo di 3 mesi anzidetto, l’esecuzione dell’iscrizione dovrà aver luogo comunque, ma con l’assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria a carico di ciascun soggetto tenuto, in rappresentanza della società, all’adempimento PEC. Ai sensi dell’art. 2630 c.c., la sanzione amministrativa pecuniaria è prevista nella misura da 103 a 1.032 euro, ridotta ad un terzo se l’adempimento avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.
Il comma 6-bis dell’art. 16 del DL 185/2008 – come indicato ancora dalla Camera di Commercio di Torino –, facendo espresso riferimento alle “domande di iscrizione”, trova applicazione rispetto a tutte le domande presentate ai fini dell’iscrizione di un atto o di un fatto al Registro delle imprese e al Repertorio Economico Amministrativo (REA), ivi comprese le iscrizioni modificative. Vanno escluse, invece, le domande relative al “deposito”, quali quelle riguardanti i bilanci di esercizio annuali. A tal proposito, si vedano anche le indicazioni rilasciate dalla Camera di Commercio di Padova, ove viene precisato che l’inadempimento PEC da parte delle società già costituite al 29 novembre 2008 comporta la sospensione dell’iscrizione di “qualunque atto” al Registro delle imprese (escluse le denunce al REA), ciò – come detto – fino all’integrazione dell’indirizzo PEC e comunque per un periodo massimo di 3 mesi.

PROROGATO A DICEMBRE L’OBBLIGO DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE MICROIMPRESE


Il decreto legge n. 57 del 12 maggio 2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle micro imprese” , è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 111/2012 del 14 maggio. 
Proprio da tale data, le disposizioni del provvedimento entrano in vigore, in attesa che lo stesso venga presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
Il decreto contiene la proroga di sei mesi per la procedura semplificata di valutazione dei rischi nelle micro imprese. Ciò vuol dire che la scadenza del 30 giugno 2012 prevista dal T.u. sicurezza (Dlgs n. 81/2008) slitta al 31 dicembre: dunque, ci sono altri sei mesi di tempo affinché nelle micro imprese (quelle che occupano fino a 10 lavoratori) sia possibile approvare le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi. 
Ne consegue che fino a fine anno, i datori di lavoro delle suddette imprese potranno ancora utilizzare la procedura semplificata e autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. La proroga mette al riparo i piccoli datori di lavoro dalla necessità di elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie, a decorrere dal 1° luglio 2012.

mercoledì 9 maggio 2012

APPROVATO UNO SCHEMA DI DECRETO PER IL CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

Su proposta del Ministro dell’interno, il Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2012 ha approvato uno schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di cambio di residenza in tempo reale.
Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche prevede che:
  1. la registrazione viene effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione;
  2. gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni)decorrono dalla data della dichiarazione;
  3. i controlli sulla sussistenza dei requisiti devono essere effettuati entro 45 giorni dalla registrazione. Se il termine decorre senza risposta da parte dell’amministrazione il contenuto della dichiarazione si considera corrispondente alla situazione di fatto.

TESSERA SANITARIA E CODICE FISCALE: I DUPLICATI SI RICHIEDONO IN RETE

Ha debuttato il nuovo servizio web per richiedere i duplicati di Tessera Sanitaria e tesserino di codice fiscale.
Dal 24 aprile scorso sul sito internet dell’Agenzia sono, infatti, online le applicazioni informatiche che consentono a tutti i cittadini (abilitati e non ai servizi telematici) di richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria e del tesserino di codice fiscale.
Collegandosi al sito internet dell’Agenzia delle Entrate e` pertanto possibile ottenere il duplicato della tessera in caso di furto, smarrimento o perche` la stessa e` deteriorata o illeggibile.
Superati i controlli di sicurezza (correttezza e congruenza dei dati comunicati con quelli presenti nei database dell’Agenzia), la tessera viene inviata direttamente all’indirizzo del richiedente che risulta in Anagrafe Tributaria.
Tramite questo servizio e` consentita, nell`anno solare, una sola richiesta di duplicato per il medesimo soggetto.

lunedì 30 aprile 2012

ENERGIE RINNOVABILI: VARATI DUE SCHEMI DI DECRETI MINISTERIALI


Approvati dal Governo due schemi di decreti ministeriali varati dal ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera che definiscono i nuovi incentivi per l'energia fotovoltaica (cosiddetto Quinto Conto Energia) e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas).
I decreti sono stati varati di concerto col ministro dell`Ambiente Corrado Clini e dell`Agricoltura Mario Catania, ora all'esame dell`Autorita` dell`Energia e della Conferenza Stato-Regioni.
L’obiettivo e` quello di raggiungere e superare gli obiettivi europei delle energie rinnovabili fissati per il 2020 attraverso una crescita virtuosa, basata su un sistema di incentivazione equilibrato e vantaggioso per il sistema Paese e tale da ridurre l’impatto sulle bollette di cittadini e imprese.
Il sistema, come già previsto dalla precedente normativa, entrera` in vigore al superamento della soglia di 6 miliardi di incentivi per il fotovoltaico (previsto tra luglio e ottobre prossimi) e il 1 gennaio 2013 per il non fotovoltaico.
Viene inoltre introdotto un sistema di controllo e governo dei volumi installati e della relativa spesa complessiva, attraverso un meccanismo di aste competitive per i grandi impianti (superiori a 5 MW) e tramite registri di prenotazione per gli impianti di taglia medio-piccola (sono invece esclusi dai registri i micro impianti).
L’intento principale del Governo e` programmare una crescita dell’energia rinnovabile più equilibrata che, oltre a garantire il superamento degli obiettivi comunitari al 2020 (dal 26% a circa il 35% nel settore elettrico), consenta di stabilizzare l’incidenza degli incentivi sulla bolletta elettrica.

venerdì 27 aprile 2012

PEC SOCIETA`: PREVISTA LA SOSPENSIONE IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE – ELIMINATA LA PROROGA AL 30 GIUGNO 2012

L`ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un`impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell`irrogazione della sanzione prevista dall`articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l`indirizzo di posta elettronica certificata.
Lo ha stabilito l’art. 37 della legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. decreto semplificazione e sviluppo) - in vigore dal 7 aprile 2012, aggiungendo all’art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 6-bis.
Naturalmente, trascorsi i tre mesi senza che l’impresa abbia provveduto, la stessa sara` assoggettata al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 C.C., in capo a ciascun soggetto che omette di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese, il cui importo va da 206,00 a 2.065,00 euro.
Una seconda novita` introdotta dalla norma che, ricordiamo, e` stata completamente riscritta in sede di conversione, e` quella relativa alla eliminazione della proroga precedentemente prevista al 30 giugno 2012. Pertanto, le imprese costituite in forma societaria, che presentano una domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, sono tenute sin da ora ad indicare, qualora non fosse già stato provveduto, un indirizzo di posta elettronica certificata.

martedì 24 aprile 2012

MEDIAZIONE TRIBUTARIA: AL VIA DAL 1° APRILE 2012. CHIARIMENTI E ISTRUZIONI OPERATIVE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In vista della prossima entrata in vigore - a far data dal 1° aprile 2012 - dei nuovi istituti del reclamo e della mediazione, l`Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 con la quale vengono forniti chiarimenti ed istruzioni operative per superare i dubbi sull`ambito di applicazione e sul coordinamento dei nuovi strumenti con i numerosi istituti deflativi del contenzioso gia` presenti nel panorama tributario.
a mediazione tributaria, a differenza degli altri istituti deflattivi del contenzioso, ha carattere generale e obbligatorio:
generale, in quanto opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall`Agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi;
obbligatorio, in quanto il contribuente che intende proporre ricorso e` tenuto a presentare preventivamente l`istanza di mediazione, pena l`inammissibilita` del ricorso stesso, mentre l`Ufficio e` tenuto a esaminare l`istanza e a esprimersi al riguardo.

La nuova disciplina della mediazione prevede che il ricorso davanti alle Commissioni tributarie sia obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte del contribuente, di un reclamo circostanziato all`Agenzia delle Entrate. L`istanza, che puo` contenere oltre all`eventuale proposta di mediazione anche una richiesta di sospensione dell`atto impugnato, deve essere presentataentro 60 giorni dalla notifica dell`avviso d`accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso.
Nei 90 giorni successivi, l`Ufficio prendera` in esame, attraverso strutture diverse da quelle che hanno definito e redatto l`accertamento, l`istanza e decidera` se accoglierla, nella sua totalita` o anche parzialmente, oppure formulare d`ufficio una proposta di mediazione.
Se entro i 90 giorni non si raggiunge un`intesa o in precedenza interviene il diniego dell`Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo cosi` la via al contenzioso.
Qualora, invece, la mediazione si concluda positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al quale le sanzioni vengono ridotte al 40%. Cio` sia nell`ipotesi di una rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato.
Il pagamento dell`intero importo dovuto o della prima rata, in caso di rateizzazione (che puo` arrivare fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo), va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione.

giovedì 19 aprile 2012

STRUTTURE TURISTICO/ALBERGHIERE. ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

E` stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 aprile 2012, il decreto 16 marzo 2012, che disciplina, ai sensi dell`art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per lestrutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell`interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l`adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.
Le strutture ricettive per l`ammissione al piano devono essere in possesso delle misure integrative di gestione della sicurezza e dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo II, dell`allegato al decreto del Ministro dell`interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell`interno 6 ottobre 2003.
Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientrano anche l`adozione di eventuali misure equivalenti previste dal decreto del Ministro dell`interno 6 ottobre 2003, ovvero quelle stabilite nell`ambito del procedimento di deroga.
La riduzione dell`affollamento potra` costituire soluzione per rientrare nel rispetto dei parametri.

mercoledì 18 aprile 2012

LA GDF CONTROLLERA` PROGRAMMI DI CONTABILITA` E TENUTA DEL REGISTRO ANTIRICICLAGGIO DEGLI STUDI PROFESSIONALI

In una circolare non direttamente accessibile, la numero 83607 del 19 marzo 2012, il Comando generale della Guardia di Finanza informa, in relazione ai controlli degli studi legali e contabili e, più in generale, all'attività della Gdf a tutela del Mercato dei capitali, che analizzerà, negli studi professionali, come i programmi di contabilità adottati dal professionista ispezionato – dottore commercialista, consulente del lavoro, avvocato, notaio eccetera - possano rilevare i pagamenti in contanti ultrasoglia.

Selezionerà poi, tra un campione di clienti, operazioni commerciali e finanziarie, nelle scritture contabili obbligatorie, che abbiano un importo elevato, rispetto alle quali indagare sulle modalità di pagamento.

Particolare attenzione la GdF dedicherà, infine, alla verifica della corretta tenuta del registro antiriciclaggio, chiedendo la stampa analitica delle registrazioni effettuate, durante il periodo oggetto di controllo, dal professionista ispezionato.

martedì 17 aprile 2012

SPESOMETRO. SLITTA LA PRIMA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 3.600,00 EURO

Con provvedimento del 16 aprile 2012, n. 56565, l’Amministrazione finanziaria provvede a modificare il precedente documento direttoriale del 29 dicembre 2011.

A seguito delle modifiche apportate da dl n. 98 del 2011 al tracciato record per la comunicazione, da parte degli operatori finanziari, delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a tremilaseicento euro il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate, il Fisco sceglie opportunamente di lasciare un più ampio termine, originariamente fissato al 30 aprile 2012, per la prima comunicazione dei dati, al fine di consentire ai soggetti obbligati di predisporre i necessari adeguamenti tecnici alle nuove informazioni veicolate con la nuova versione del tracciato.

Il termine ultimo è ora fissato al 15 ottobre 2012.

AUTOTRASPORTATORI CONTO TERZI E CONTO PROPRIO. CONFERMATE LE AGEVOLAZIONI ANCHE PER IL 2012

Prorogate anche per il 2012 le agevolazioni per gli autotrasportatori. Confermati anche quest`anno gli importi previsti nel 2011.
Lo ha reso noto l`Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 26 marzo 2012. Nel dettaglio:
1. Le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2012 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24 – codice tributo "6793"), le somme versate nel 2011 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilita` civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
2. Per i trasporti effettuati personalmente dall`imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l`impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) e` prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo del TUIR), per il periodo d`imposta 2011, nelle seguenti misure:
  • 56,00 euro per i trasporti all`interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall`imprenditore all`interno del Comune in cui ha sede l`impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per gli stessi trasporti nell`ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
  • 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre questo ambito.

venerdì 13 aprile 2012

L’Agenzia «aggiorna» le istruzioni per le liti sulle cartelle esattoriali


L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 12 pubblicata ieri, ha affrontato l’importante tema relativo allagestione dei ricorsi contro gli atti dell’Agente della riscossione, esaminando varie questioni alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
In primo luogo, viene confermato il seguente principio:
- se il contribuente propone ricorso contro la cartella di pagamento, il legittimato passivo può essere sia l’Agenzia delle Entrate sia Equitalia, a seconda dell’imputabilità del vizio che si eccepisce;
- se il ricorso è proposto avverso il fermo o l’ipoteca, il legittimato passivo è sempre l’Agente della riscossione, a meno che il contribuente non censuri l’omessa notifica dell’avviso di accertamento.
È sempre opportuno un coordinamento della difesa tra Agenzia e Agente, per uniformare le condotte processuali: tra l’altro, viene specificato che sia lo sgravio che l’acquiescenza alla sentenza adottati dall’Ufficio devono essere prontamente comunicati ad Equitalia, al fine di evitare inutili attività processuali.

Dall’Odcec di Milano, proposte per modificare il concordato preventivo


Allargare la legittimazione attiva a presentare la domanda di concordato preventivo quando vi siano situazioni oggettive di crisi conclamate.
In sintesi, è questo l’auspicio delle proposte di modifica emerse ieri, al convegno “Il concordato preventivo a sette anni dalla riforma: critiche e proposte”, organizzato dall’ODCEC di Milano nel corso del XII Forum della Scuola di Alta Formazione Luigi Martino, con l’obiettivo di comprendere quanto l’attuazione della riforma abbia atteso le volontà del legislatore.
I relatori che hanno partecipato all’incontro hanno esaminato dal punto di vista economico e giuridico le questioni ancorairrisolte, partendo da casi di conflitto tra proponenti e creditori, analizzando le storture che il sistema subisce a causa dell’esclusiva riservata al solo debitore di proporre il ricorso per il concordato preventivo – che, di fatto, impedisce la mobilità delle imprese nella fase di crisi – e avanzando poi proposte di modifica.
Inoltre, è stata evidenziata la problematicità delle norme che consentono operazioni straordinarie nel concordato preventivo, ma che contrastano con le disposizioni del codice civile, così come le incertezze normative e giurisprudenziali che investono aspetti fondamentali delle procedure come la manifestazione di voto dei creditori.
In proposito, il Ministero della Giustizia ha annunciato in questi giorni la formazione di un tavolo tecnico, con l’obiettivo di modificare l’istituto, in particolare con riferimento ai concordati che prevedono la continuità dell’impresa.
Il convegno è stato quindi un’occasione per sollecitare soluzioni che riguardino gli aspetti anticipatori della crisi e le patologie procedimentali riscontrate con l’attuale normativa, che interessano la risoluzione del concordato quando, dopo l’omologazione, vengono meno le condizioni di fattibilità.
Scendendo del dettaglio dei temi affrontati, come ha spiegato il presidente dell’Ordine Alessandro Solidoro, la legge fallimentare riformata ha collocato al centro dell’istituto del concordato preventivo la votazione dei creditori. Perché tale autonomia possa operare, gli interessi dei creditori votanti devono essere omogenei, una condizione che, però, non si realizza in ipotesi di conflitto di interessi tra creditore e proponente, portando all’inquinamento del procedimento di votazione. Il problema è che il legislatore non ha previsto alcuna norma che disciplini la fattispecie appena citata.
In base a un’analisi microeconomica del regime di mercato dei rapporti tra creditori e debitore, il cui bene è individuato nell’azienda, presentata da Carlo Bianco, presidente Commissione Gestione Crisi d’Impresa e Procedure concorsuali dell’ODCEC, infatti, a causa della legittimazione esclusiva del debitore a presentare la domanda di concordato, mercato e trattativa, di fatto, non esistono. Il risultato è che il debitore crea le condizioni per trasferire a sé l’azienda a prezzi e condizioni da lui determinati, in regime quindi di monopsonio. Di conseguenza, non è possibile un vero turnaround delle aziende nel momento in cui dovrebbero essere più mobili.
Negli interventi che si sono susseguiti in mattinata, poi, Mariacarla Giorgetti dell’Università di Bergamo, Massimo Belcredidella Cattolica di Milano e Lorenzo Stanghellini dell’Università di Firenze hanno parlato, rispettivamente, dell’ipotesi di legittimazione dei terzi al ricorso al concordato preventivo, del potere d’iniziativa nelle ristrutturazioni delle imprese in crisi e delle operazioni straordinarie nell’ambito della procedura.
Nel pomeriggio, Mauro Vitiello, giudice Sezione fallimentare Tribunale di Milano, ha sottolineato la necessità di un intervento che differenzi, su alcuni punti specifici, le discipline di concordato liquidatorio e di risanamento.
Alberto Jorio dell’Università di Torino ha poi proposto, come rimedi alla mancanza di meccanismi che consentano la tempestiva aggressione della crisi, di introdurre la legittimazione dei sindaci delle società di capitali a rivolgersi direttamente al presidente del Tribunale perché convochi i responsabili della società in crisi, una volta esauriti tutti i passaggi societari, e di permettere ai creditori portatori di una percentuale significativa di crediti di chiedere l’apertura di una procedura di crisi, assicurando i diritti di difesa del debitore: una volta aperta la procedura di crisi, quindi, di consentire al debitore di formulare in via prioritaria ed entro un certo termine un piano di soluzione. Decorso inutilmente il termine, permettere infine ai creditori o aun terzo di presentare un piano.
Ancora, Stefano Ambrosini dell’Università del Piemonte Orientale ha affrontato il tema del soddisfacimento dei creditori e della risoluzione del contratto; dopo di lui, Pasquale Cormio della Direzione regionale delle Entrate della Lombardia, nonché componente del Comitato scientifico del SAF, ha analizzato le criticità della transazione fiscale.
In chiusura di lavori, una tavola rotonda di discussione.
 

Illegittimo il demansionamento del lavoratore che rifiuta il trasferimento


Il rifiuto di un lavoratore ad essere trasferito, per contrazione di attività nella sede abituale, non può essere utilizzato dal datore di lavoro per giustificarne il demansionamento. Inoltre, non è sufficiente neppure l’eventuale consenso del lavoratore a svolgere mansioni inferiori, poiché tale provvedimento può essere giustificato solo in presenza di una reale situazione che renda concreta una prospettiva di licenziamento.
Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5780 di ieri, 12 aprile 2012.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado, con la quale veniva accolta la domanda di un lavoratore volta ad ottenere il riconoscimento dell’illegittimità del demansionamento subìto, nonché il diritto al risarcimento del relativo danno.
Per la Corte territoriale, la tesi datoriale del demansionamento per rifiuto del dipendente ad essere trasferito sarebbe stata valida solo in presenza di ragioni che possono legittimare un licenziamento; infatti, in tal caso, la previsione dell’art. 2103 c.c. – che tutela la professionalità del prestatore di lavoro, nonché il diritto a prestare l’attività lavorativa per la quale si è stati assunti, o si è successivamente svolta, vietandone l’adibizione a mansioni inferiori – potrebbe venire meno di fronte al maggior interesse dato dalla conservazione del posto di lavoro. Inoltre, i giudici di merito evidenziavano che non era sufficiente dimostrare che il lavoratore avesse prestato il consenso a svolgere mansioni inferiori, essendo necessario che l’unica alternativa al demansionamento fosse il licenziamento.
Ancora, la Corte territoriale osservava che il trasferimento, nel caso considerato, sarebbe stato legittimo a causa dellacontrazione dell’attività nella sede di lavoro abituale, ma il rifiuto – nella specie espresso preventivamente – del lavoratore non poteva essere addotto quale giustificazione per l’assegnazione a mansioni inferiori.
Contro questa sentenza, il datore di lavoro si rivolge alla Corte di Cassazione, sostenendo che il mancato esercizio del diritto a trasferire il lavoratore, previsto dall’art. 2103 c.c., non può integrare gli estremi dell’inadempimento, né può costituire un’ipotesi di condotta colposa tale da rendere il successivo demansionamento subìto dal lavoratore espressione di uninadempimento colpevole. Per il ricorrente, la misura della diligenza richiesta al datore di lavoro non può spingersi sino ad imporre un trasferimento unilaterale già rifiutato, poiché l’unico obbligo può consistere nell’offerta di un’alternativa e di altre mansioni. Secondo il datore di lavoro, non vi poteva essere inadempimento perché, attraverso l’offerta di mansioni equivalentipresso la sede di destinazione, la società aveva fatto quanto necessario per individuare soluzioni alternative al successivo demansionamento, dovuto dalla contrazione di attività nell’abituale sede di lavoro.
Provvedimento giustificabile da esigenze tecnico-organizzative
Per i giudici di legittimità, il ricorso non può essere accolto ed è meritevole di rigetto.
Secondo la Suprema Corte, le motivazioni proposte si fondano sul rilievo che il trasferimento del lavoratore sia una misura che ricade nella discrezionalità del datore e sia, come tale, esplicazione del potere di libera iniziativa concessa all’imprenditore nell’esercizio dell’impresa, essendo in potere dello stesso valutare se e in che misura una simile scelta sia necessaria sotto il profilo delle esigenze tecnico-organizzative. Tuttavia, la società, in presenza di una situazione aziendale che vedeva lacontrazione dell’attività nella sede di lavoro, ha ritenuto, per disporre il demansionamento, di prendere in esame il rifiuto preventivo espresso dal dipendente ad un eventuale trasferimento, mai formalizzato, e non la sussistenza o meno delle esigenze produttive, tecniche e organizzative che, invece, avrebbero giustificato tale provvedimento.

La Corte d’Appello ha dunque deciso correttamente, seguendo un consolidato orientamento giurisprudenzale di legittimità, secondo cui soltanto l’esistenza di una reale situazione aziendale che renda concreta una prospettiva di licenziamento e l’accettazione delle diverse mansioni in deroga all’art. 2103 c.c. possono rendere inapplicabile la tutela prevista dalla citata norma, consentendo la retrocessione dalla precedente posizione professionale.
 

L’IMU DI GIUGNO: MODELLO, CODICI E MODALITA`


Con il provvedimento prot. n. 2012/53906 del 12 aprile 2012, l’agenzia delle Entrate provvede a modificare l’F24 e l’F24 accise. Nei nuovi modelli, obbligatori dal 1° giugno 2013 e reperibili in formato cartaceo presso banche, Poste e agenti della riscossione ed in formato elettronico dal sito dell’agenzia, si sostituisce la dicitura Ici con Imu e la frase “detrazione Ici abitazione principale” diventa un’unica parola: “detrazione”. Per l’addebito su c/c l’Iban sostituisce i codici Abi e Cab. Nell’ottica dello smaltimento delle scorte cartacee dei vecchi modelli presso banche, Poste e agenti della riscossione, i contribuenti possono utilizzare sia i modelli nuovi che (preferibilmente) i preesistenti “F24” fino al 31 maggio 2013, riportando il versamento dell’Imu nella sezione “Ici ed altri tributi locali” utilizzando, però, i nuovi codici tributo. 
Con il provvedimento agenziale prot. n. 2012/53909 del 12 aprile 2012, si stabiliscono le modalità del versamento dell’Imu (imposta municipale propria). Alcune precisazioni:
- la via esclusiva è l’F24, cartaceo o elettronico;
- i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche;
- si dovranno utilizzare codici distinti per la quota (50%) di tributo dovuto allo Stato e per quella (50%) dovuta ai Comuni relativamente al pagamento dell’Imu sulla seconda casa. 
Con la risoluzione agenziale n. 35 del 12 aprile 2012, si istituiscono i codici tributo per il versamento, da utilizzare a decorrere dal 18 aprile 2012: 
“3912”, denominato “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”; “3913” denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”; “3914” denominato “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”; “3915” denominato “IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO”; “3916” denominato “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”; “3917” denominato “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO”; “3918” denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”; “3919” denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO”; “3923” denominato “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”; “3924” - denominato “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”. 

LE NOVITA` DEL 730/2012


Il documento ricorda che il modello 730/2012 dovrà essere consegnato dai lavoratori dipendenti entro il 30 aprile 2012 ai propri sostituti d’imposta che abbiano comunicato di voler prestare assistenza fiscale, oppure entro il 31 maggio 2012 ad un Caf dipendenti o ad un professionista abilitato.
Tra gli argomenti trattati, in primo luogo: la cedolare secca, il contributo di solidarietà, la detassazione dei premi di produttività e la detrazione del 36%. 
Riguardo quest’ultimo argomento, si evidenzia come il Dl 70/2011 ha abolito l’obbligo di inviare preventivamente al Centro operativo di Pescara dell’agenzia delle Entrate la dichiarazione di inizio lavori, permettendo di indicare i dati dell’immobile ristrutturato direttamente in sede di dichiarazione. Di conseguenza, per fruire dell’agevolazione fiscale del 36% sarà ora sufficiente riportare in dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile. Inoltre, se i lavori sono effettuati dal titolare dell’immobile stesso, si dovranno riportare anche gli estremi della registrazione dell’atto di proprietà oltre agli altri dati necessari per il controllo della detrazione fiscale. Si ricorda, comunque, che per le spese di ristrutturazione effettuate negli anni 2003-2011, la detrazione non potrà essere superiore a 48 mila euro. 
Assonime affronta, inoltre, anche il discorso relativo agli acconti Irpef (Dpcm 21 novembre 2011), evidenziando come nel quadro F, rigo F1, sono stati introdotti due campi nei quali evidenziare il credito d'imposta compensato tramite modello F24 per i soggetti che hanno versato in misura piena, senza tener conto della riduzione del 17%.

martedì 10 aprile 2012

LAVORATORI DOMESTICI. ENTRO IL 10 APRILE I CONTRIBUTI PER IL TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2012

Oggi, martedì 10 aprile 2012, è l’ultimo giorno utile per pagare i contributi dovuti per il personale domestico (colf, badante, baby sitter), relativi al periodo gennaio-marzo 2012. 

l pagamento può essere effettuato utilizzando una delle seguenti modalità messe a disposizione dallo stesso Ente previdenziale: 
- online sul sito Internet dell’Istituto, utilizzando la carta di credito attraverso il ''Portale dei Pagamenti''; 
- utilizzando il bollettino MAV - Pagamento mediante avviso – inviato dall'Inps o generato attraverso il sito Internet www.inps.it;
- telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803164.

Si ricorda, infine, che il Fisco permette al capofamiglia di scaricare dal reddito imponibile annuo i contributi versati all’Inps, fino ad un massimo di 1.549,37 euro. La quota deducibile è quella a carico del datore di lavoro. Dall’importo pagato va detratta la quota a carico della lavoratrice.

RENDICONTO CONDOMINIALE

L`amministratore di condominio, che e` equiparabile ad un mandatario dei comproprietari, per legge (art. 1130 c.c.), deve presentare il conto della gestione al termine di ogni anno. Spetta ai condomini riuniti in assemblea, con le maggioranze indicate dal codice civile (art. 1136 c.c.), approvare o respingere quel documento. Il rendiconto, vale la pena ribadirlo, in ambito condominiale e` il documento contabile per eccellenza. In esso sono indicate le uscite, le entrate, gli eventuali fondi (si pensi al fondo riserva). Strettamente connesso al rendiconto e` il piano di ripartizione. In quest`appendice del documento contabile l`amministratore suddivide i costi di gestione in base ai criteri indicati dalla legge e/o dal regolamento condominiale (art. 1123 e ss. c.c.). Spesso si parla di bilancio condominiale.
Il termine bilancio, con evidente riferimento alle societa`, e` utilizzato in modo improprio in ambito condominiale. Per il condominio, usando, anche qui impropriamente, la terminologia contabile, si puo` affermare che l`amministratore deve tenere una contabilita` chiara ma in modo semplificato. In piu` di un`occasione la Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare che "in tema di condominio degli edifici, la validita` dell`approvazione da parte dell`assemblea dei condomini del rendiconto di un determinato esercizio e del bilancio preventivo dell`esercizio successivo non postula che la relativa contabilita` sia tenuta dall`amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per il bilancio delle societa`, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le quote di ripartizione; ne` si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell`organo deliberativo la facolta` di procedere sinteticamente all`approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall`amministratore. Sono, pertanto, valide le deliberazioni assembleari con le quali si stabilisce che il bilancio preventivo per il nuovo esercizio sia conforme al preventivo o al consuntivo dell`esercizio precedente, eventualmente aumentato di una certa percentuale, in tal modo risultando determinate, per riferimento alle spese dell`anno precedente, sia la somma complessivamente stanziata, sia quella destinata alle singole voci, mentre la ripartizione fra i singoli condomini deriva automaticamente dall`applicazione delle tabelle millesimali" (Cassazione 25 maggio 1984 n. 3231in Giust. civ. Mass. 1984, fasc.5) .

Quanto tempo ha l`amministratore per presentare all`assemblea il rendiconto di gestione senza incorrere in sanzioni?

Stando alle scarne indicazioni della legge, la risposta e` semplice: due anni. Infatti l`amministratore puo` essere revocato dall`autorita` giudiziaria solamente se non presenta il rendiconto per due anni consecutivi (art. 1129 c.c.). Puo`, non deve, perche` la scelta spetta ai condomini. Puo` non deve, inoltre, perche` se in quegli anni ha comunque tenuto informati i condomini della situazione contabile, non puo` parlarsi di un`omissione cosi` grave da comportare la revoca. Resta inteso che se al ritardo di qualche mese sono legati altri indicatori che lasciano intravedere gravi inadempienze, ciascun condomino puo` presentare una domanda giudiziale di revoca per fondati sospetti di gravi irregolarita` (art. 1129 c.c.). Nel silenzio della legge, infine, e` sempre utile consultare il regolamento: in esso potrebbero essere contenute delle indicazioni circa i tempi di presentazione del rendiconto all`assemblea. Tempi indicativi il cui inadempimento puo` essere valutato ai fini della revoca assembleare dell`amministratore ma, senza danni dimostrabili, non per un`azione risarcitoria ne`, tanto meno, per la revoca giudiziale, a meno che non si parli di quella per gravi irregolarita`, rispetto alla quale vale sempre il suindicato termine biennale.

giovedì 5 aprile 2012

ADEGUATI I COMPENSI SPETTANTI AI CURATORI FALLIMENTARI.

Con il decreto 25 gennaio 2012, n. 30, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012, e` stato emanato il regolamento concernente l`adeguamento deicompensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo.
Il decreto, che a` entrato in vigore il 27 marzo 2012, e` stato emanato in attuazione dell’art. 39 della L.F. fissa le percentuali di compenso spettante al curatore fallimentare, liquidato dal Tribunale a norma dell`articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull`importo del compenso liquidato, nonche` il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso o indennita`.
Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente.
Il presente decreto si applica a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all`entrata in vigore del decreto, ivi compresi quelli concernenti le procedure concorsuali ancora pendenti a tale data.

martedì 3 aprile 2012

RECLAMO E MEDIAZIONE

Il provvedimento direttoriale delle Entrate protocollo n. 2012/46586, del 30 marzo 2012 prevede:

In tema di procedimento presso le Commissioni tributarie provinciali (Ctp), il Decreto legge n. 98 del 2011 (Legge n. 111 del 2011), all’articolo 39, comma 9, ha introdotto la prescrizione che stabilisce che, ove il contribuente intenda proporre ricorso avverso il ruolo a seguito del quale è stata emessa una cartella di pagamento notificata a partire dal 1° aprile 2012, per le impugnazioni di valore non superiore a ventimila euro, è tenuto dapprima a presentare reclamo alla Direzione provinciale o regionale che ha emesso il ruolo.
La nuova norma indica nella presentazione del reclamo la condizione di ammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa, a meno che la stessa non venga formulata d’ufficio dall’organo destinatario, se non intende accogliere, in tutto o in parte, il reclamo.
Per il procedimento di reclamo-mediazione, la norma fa rinvio al Decreto legislativo n. 546 del 1992: decorsi novanta giorni senza che sia intervenuto l’accoglimento dell’istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo-mediazione produce gli effetti del ricorso. Ne deriva che, con riguardo alla successiva fase di costituzione in giudizio, nel caso di presentazione di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi entro trenta giorni dal decorso dei novanta giorni dalla presentazione dell’istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o dalla notifica dell’atto di accoglimento parziale della stessa.
Ancora circa la modalità di presentazione del ricorso, è stata inserita, nel foglio Avvertenze di cui all’Allegato 1 al provvedimento, la precisazione concernente i ricorsi avverso i ruoli emessi dal Centro operativo di Pescara, a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate: in queste ipotesi, il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione provinciale competente in base al proprio domicilio fiscale.
Inoltre, sempre nel foglio Avvertenze di cui all’Allegato 1 - sezione “Richiesta di informazioni e di riesame del ruolo in autotutela” – è evidenziato che nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato, è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame (al Call Center o a qualsiasi Direzione provinciale delle Entrate).

VOTO SUGLI EMENDAMENTI AL DL FISCALE

Con un emendamento dei relatori Azzolini e Baldassarri al decreto semplificazioni fiscali - Dl 16/2012 - l’acconto Imu per il 2012 (prima rata) verrà pagato senza applicazione di sanzioni e interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste. 
Dunque, alla scadenza dell’acconto al 18 giugno 2012, il calcolo prevede: 
- la moltiplicazione per 160 della rendita catastale (rivalutata del 5%) e l’applicazione dell'aliquota di base, ossia il 4 per mille per la prima casa e il 7,6 per mille per gli altri immobili, non conta l’aliquota ultimamente deliberata; 
- si deve, poi, decurtare l’importo delle detrazioni forfettarie della prima casa (200 euro più 50 euro per ogni figlio di età fino a 26 anni che abiti nella stessa casa); 
- l'importo risultante deve essere ridotto della metà (e pagato).
Anche gli altri appuntamenti sono al buio. Entro il 30 giugno 2012, alla chiusura dei bilanci, i Comuni stabiliranno le nuove aliquote che potranno aumentare o abbassarsi del 2 per mille (quindi in più o in meno) per la prima casa e del 3 per mille in più o in meno per gli altri immobili. 
Poi ci sarà, dopo la presentazione il 30 luglio della dichiarazione degli immobili posseduti, un Dpcm per modificare i calcoli al fine di assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto (è possibile un restyling di aliquote e detrazioni anche al ribasso). Si legge, infatti, nel testo dell’emendamento “sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale, -  il Governo - provvede alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilita per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012”. 
Successivamente, il 30 settembre si chiuderà la partita in base al gettito dell’acconto, con la misura definitiva stabilita dai Comuni delle aliquote Imu 2012, pronte per il saldo al 16 dicembre 2012 (con conguaglio in base alle aliquote finali).