I NOSTRI SERVIZI

Lo studio assiste le persone fisiche e i soggetti economici muniti di partita iva, ci occupiamo della gestione delle aziende al fine di soddisfare tutte le esigenze contabili, fiscali, commerciali, di lavoro e previdenziali, stiamo sviluppando inoltre il settore delle amministrazioni condominiali.

venerdì 13 aprile 2012

Dall’Odcec di Milano, proposte per modificare il concordato preventivo


Allargare la legittimazione attiva a presentare la domanda di concordato preventivo quando vi siano situazioni oggettive di crisi conclamate.
In sintesi, è questo l’auspicio delle proposte di modifica emerse ieri, al convegno “Il concordato preventivo a sette anni dalla riforma: critiche e proposte”, organizzato dall’ODCEC di Milano nel corso del XII Forum della Scuola di Alta Formazione Luigi Martino, con l’obiettivo di comprendere quanto l’attuazione della riforma abbia atteso le volontà del legislatore.
I relatori che hanno partecipato all’incontro hanno esaminato dal punto di vista economico e giuridico le questioni ancorairrisolte, partendo da casi di conflitto tra proponenti e creditori, analizzando le storture che il sistema subisce a causa dell’esclusiva riservata al solo debitore di proporre il ricorso per il concordato preventivo – che, di fatto, impedisce la mobilità delle imprese nella fase di crisi – e avanzando poi proposte di modifica.
Inoltre, è stata evidenziata la problematicità delle norme che consentono operazioni straordinarie nel concordato preventivo, ma che contrastano con le disposizioni del codice civile, così come le incertezze normative e giurisprudenziali che investono aspetti fondamentali delle procedure come la manifestazione di voto dei creditori.
In proposito, il Ministero della Giustizia ha annunciato in questi giorni la formazione di un tavolo tecnico, con l’obiettivo di modificare l’istituto, in particolare con riferimento ai concordati che prevedono la continuità dell’impresa.
Il convegno è stato quindi un’occasione per sollecitare soluzioni che riguardino gli aspetti anticipatori della crisi e le patologie procedimentali riscontrate con l’attuale normativa, che interessano la risoluzione del concordato quando, dopo l’omologazione, vengono meno le condizioni di fattibilità.
Scendendo del dettaglio dei temi affrontati, come ha spiegato il presidente dell’Ordine Alessandro Solidoro, la legge fallimentare riformata ha collocato al centro dell’istituto del concordato preventivo la votazione dei creditori. Perché tale autonomia possa operare, gli interessi dei creditori votanti devono essere omogenei, una condizione che, però, non si realizza in ipotesi di conflitto di interessi tra creditore e proponente, portando all’inquinamento del procedimento di votazione. Il problema è che il legislatore non ha previsto alcuna norma che disciplini la fattispecie appena citata.
In base a un’analisi microeconomica del regime di mercato dei rapporti tra creditori e debitore, il cui bene è individuato nell’azienda, presentata da Carlo Bianco, presidente Commissione Gestione Crisi d’Impresa e Procedure concorsuali dell’ODCEC, infatti, a causa della legittimazione esclusiva del debitore a presentare la domanda di concordato, mercato e trattativa, di fatto, non esistono. Il risultato è che il debitore crea le condizioni per trasferire a sé l’azienda a prezzi e condizioni da lui determinati, in regime quindi di monopsonio. Di conseguenza, non è possibile un vero turnaround delle aziende nel momento in cui dovrebbero essere più mobili.
Negli interventi che si sono susseguiti in mattinata, poi, Mariacarla Giorgetti dell’Università di Bergamo, Massimo Belcredidella Cattolica di Milano e Lorenzo Stanghellini dell’Università di Firenze hanno parlato, rispettivamente, dell’ipotesi di legittimazione dei terzi al ricorso al concordato preventivo, del potere d’iniziativa nelle ristrutturazioni delle imprese in crisi e delle operazioni straordinarie nell’ambito della procedura.
Nel pomeriggio, Mauro Vitiello, giudice Sezione fallimentare Tribunale di Milano, ha sottolineato la necessità di un intervento che differenzi, su alcuni punti specifici, le discipline di concordato liquidatorio e di risanamento.
Alberto Jorio dell’Università di Torino ha poi proposto, come rimedi alla mancanza di meccanismi che consentano la tempestiva aggressione della crisi, di introdurre la legittimazione dei sindaci delle società di capitali a rivolgersi direttamente al presidente del Tribunale perché convochi i responsabili della società in crisi, una volta esauriti tutti i passaggi societari, e di permettere ai creditori portatori di una percentuale significativa di crediti di chiedere l’apertura di una procedura di crisi, assicurando i diritti di difesa del debitore: una volta aperta la procedura di crisi, quindi, di consentire al debitore di formulare in via prioritaria ed entro un certo termine un piano di soluzione. Decorso inutilmente il termine, permettere infine ai creditori o aun terzo di presentare un piano.
Ancora, Stefano Ambrosini dell’Università del Piemonte Orientale ha affrontato il tema del soddisfacimento dei creditori e della risoluzione del contratto; dopo di lui, Pasquale Cormio della Direzione regionale delle Entrate della Lombardia, nonché componente del Comitato scientifico del SAF, ha analizzato le criticità della transazione fiscale.
In chiusura di lavori, una tavola rotonda di discussione.
 

Nessun commento:

Posta un commento