L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 12 pubblicata ieri, ha affrontato l’importante tema relativo allagestione dei ricorsi contro gli atti dell’Agente della riscossione, esaminando varie questioni alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
In primo luogo, viene confermato il seguente principio:
- se il contribuente propone ricorso contro la cartella di pagamento, il legittimato passivo può essere sia l’Agenzia delle Entrate sia Equitalia, a seconda dell’imputabilità del vizio che si eccepisce;
- se il ricorso è proposto avverso il fermo o l’ipoteca, il legittimato passivo è sempre l’Agente della riscossione, a meno che il contribuente non censuri l’omessa notifica dell’avviso di accertamento.
È sempre opportuno un coordinamento della difesa tra Agenzia e Agente, per uniformare le condotte processuali: tra l’altro, viene specificato che sia lo sgravio che l’acquiescenza alla sentenza adottati dall’Ufficio devono essere prontamente comunicati ad Equitalia, al fine di evitare inutili attività processuali.
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