Il termine bilancio, con evidente riferimento alle societa`, e` utilizzato in modo improprio in ambito condominiale. Per il condominio, usando, anche qui impropriamente, la terminologia contabile, si puo` affermare che l`amministratore deve tenere una contabilita` chiara ma in modo semplificato. In piu` di un`occasione la Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare che "in tema di condominio degli edifici, la validita` dell`approvazione da parte dell`assemblea dei condomini del rendiconto di un determinato esercizio e del bilancio preventivo dell`esercizio successivo non postula che la relativa contabilita` sia tenuta dall`amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per il bilancio delle societa`, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le quote di ripartizione; ne` si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell`organo deliberativo la facolta` di procedere sinteticamente all`approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall`amministratore. Sono, pertanto, valide le deliberazioni assembleari con le quali si stabilisce che il bilancio preventivo per il nuovo esercizio sia conforme al preventivo o al consuntivo dell`esercizio precedente, eventualmente aumentato di una certa percentuale, in tal modo risultando determinate, per riferimento alle spese dell`anno precedente, sia la somma complessivamente stanziata, sia quella destinata alle singole voci, mentre la ripartizione fra i singoli condomini deriva automaticamente dall`applicazione delle tabelle millesimali" (Cassazione 25 maggio 1984 n. 3231in Giust. civ. Mass. 1984, fasc.5) .
Quanto tempo ha l`amministratore per presentare all`assemblea il rendiconto di gestione senza incorrere in sanzioni?
Stando alle scarne indicazioni della legge, la risposta e` semplice: due anni. Infatti l`amministratore puo` essere revocato dall`autorita` giudiziaria solamente se non presenta il rendiconto per due anni consecutivi (art. 1129 c.c.). Puo`, non deve, perche` la scelta spetta ai condomini. Puo` non deve, inoltre, perche` se in quegli anni ha comunque tenuto informati i condomini della situazione contabile, non puo` parlarsi di un`omissione cosi` grave da comportare la revoca. Resta inteso che se al ritardo di qualche mese sono legati altri indicatori che lasciano intravedere gravi inadempienze, ciascun condomino puo` presentare una domanda giudiziale di revoca per fondati sospetti di gravi irregolarita` (art. 1129 c.c.). Nel silenzio della legge, infine, e` sempre utile consultare il regolamento: in esso potrebbero essere contenute delle indicazioni circa i tempi di presentazione del rendiconto all`assemblea. Tempi indicativi il cui inadempimento puo` essere valutato ai fini della revoca assembleare dell`amministratore ma, senza danni dimostrabili, non per un`azione risarcitoria ne`, tanto meno, per la revoca giudiziale, a meno che non si parli di quella per gravi irregolarita`, rispetto alla quale vale sempre il suindicato termine biennale.
Quanto tempo ha l`amministratore per presentare all`assemblea il rendiconto di gestione senza incorrere in sanzioni?
Stando alle scarne indicazioni della legge, la risposta e` semplice: due anni. Infatti l`amministratore puo` essere revocato dall`autorita` giudiziaria solamente se non presenta il rendiconto per due anni consecutivi (art. 1129 c.c.). Puo`, non deve, perche` la scelta spetta ai condomini. Puo` non deve, inoltre, perche` se in quegli anni ha comunque tenuto informati i condomini della situazione contabile, non puo` parlarsi di un`omissione cosi` grave da comportare la revoca. Resta inteso che se al ritardo di qualche mese sono legati altri indicatori che lasciano intravedere gravi inadempienze, ciascun condomino puo` presentare una domanda giudiziale di revoca per fondati sospetti di gravi irregolarita` (art. 1129 c.c.). Nel silenzio della legge, infine, e` sempre utile consultare il regolamento: in esso potrebbero essere contenute delle indicazioni circa i tempi di presentazione del rendiconto all`assemblea. Tempi indicativi il cui inadempimento puo` essere valutato ai fini della revoca assembleare dell`amministratore ma, senza danni dimostrabili, non per un`azione risarcitoria ne`, tanto meno, per la revoca giudiziale, a meno che non si parli di quella per gravi irregolarita`, rispetto alla quale vale sempre il suindicato termine biennale.
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