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martedì 15 gennaio 2013

Numerazione fatture 2013. La scelta e` libera purche` il documento sia univocamente identificabile

Giungono, dall'Agenzia delle Entrate, indicazioni sulla numerazione delle fatture, dopo le novità introdotte dalla legge n. 228/2012 che ha recepito la direttiva Ue 2010/45. L'interpretazione riguarda l'articolo 21 del D.P.R. n. 633/72, modificato con effetto dal 1° gennaio 2013, dove al comma 2, lettera b), viene precisato che la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco” e non più che la numerazione sia “in ordine progressivo per anno solare”. A seguito di tale variazione, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013, detta le seguenti istruzioni: 
- può essere applicata una numerazione progressiva senza indicazione dell'anno solare, iniziando dal n. 1, che prosegua ininterrottamente fino alla cessazione dell’attività. In questo modo l'identificazione univoca della fattura è data dall'irripetibilità del numero del documento; 
- alternativamente, è possibile continuare a numerare progressivamente le fatture per anno solare. In questo caso, l’identificazione univoca della fattura proviene dall'obbligo, richiesto dalla norma, di indicare la data di emissione.Infine, si precisa che la numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012.

lunedì 7 gennaio 2013

Legge di Stabilità 2013 - Nuova Numerazione Fatture


A decorrere dal 1° gennaio 2013 , a seguito dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2013 che ha recepito la direttiva 2010/45/UE, tutte le fatture emesse dovranno contenere le indicazioni previste dal riformulato articolo 21 del decreto Iva il quale, tra l’altro, prevede che ognuna deve evidenziare un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
In linea di principio, dunque, vi sono due modalità per ottemperare a tale precetto: 

- progressiva, senza azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, con la conseguenza che, già a partire dal 1° gennaio 2013, la numerazione seguirà quella dell’ultimo documento emesso nel 2012. Ad esempio, se l’ultima fattura emessa in data 31 dicembre 2012 è la n. 484, la prima fattura emessa nel 2013 riporterà il numero 485, omettendo il riferimento all’anno solare, in quanto non più richiesto adottando questo tipo di numerazione;

- progressiva, con azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, e quindi in continuità con il comportamento adottato dai soggetti passivi fino al 2012, in vigenza delle “vecchie” disposizioni. In tale ipotesi, quindi, le fatture emesse dal 1° gennaio 2013 riporteranno una numerazione progressiva a partire dal n. 1/2013 e via dicendo fino all’ultima fattura emessa il 31 dicembre 2013, con azzeramento a partire dal 1° gennaio 2014, data a partire dalla quale sarà ripresa la numerazione n. 1/2014.

Nell’ipotesi di adozione di registri sezionali, e quindi con serie di numerazioni distinte, l’Associazione Nazionale Commercialisti ritiene che debbano essere osservate le descritte modalità di numerazione per ogni serie di numerazione stessa (e quindi all’interno di ogni sezionale).

Così operando, si ritiene sia garantito il rispetto della progressività e della univoca identificazione previsto dalla norma. 

IMPORTANTE: sull’argomento è necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, peraltro già richiesto dalle case produttrici di software. 

giovedì 3 gennaio 2013

IVA Numerazione delle fatture con due alternative Per l’Associazione Nazionale Commercialisti, la numerazione progressiva sarebbe valida sia con azzeramento a inizio anno che senza


Con un comunicato stampa diffuso nel pomeriggio di ieri, l’ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) sollecitando un tempestivo intervento ufficiale, prende posizione sulla questione della numerazione delle fatture a decorrere dal 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dall’art. 1 della Legge di stabilità 2013 (in cui sono state trasfuse le disposizioni del DL n. 216/2012).
Come già abbiamo avuto modo di riportare in un precedente intervento (si veda “In fattura la partita IVA del cessionario o committente” del 31 dicembre 2012), dal 1° gennaio 2013 la lett. b) del comma 2 dell’art. 21 del DPR 633/72 precisa che la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco” (prima delle modifiche, si ricorda, il comma 2 dell’art. 21 recitava che “la fattura è numerata e datata in ordine progressivo per anno solare”).
Sul punto, il suddetto comunicato stampa, a firma Luciano Olivieri e Marco Cuchel, ritiene adottabili alternativamente, sollecitando nel contempo l’Agenzia ad un tempestivo chiarimento, le seguenti due modalità di numerazione:
progressivasenza azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, con la conseguenza che, già a partire dal 1° gennaio 2013, la numerazione seguirà quella dell’ultimo documento emesso nel 2012. Ad esempio, se l’ultima fattura emessa in data 31 dicembre 2012 è la n. 484, la prima fattura emessa nel 2013 riporterà il numero 485, omettendo il riferimento all’anno solare, in quanto non più richiesto adottando questo tipo di numerazione;
progressivacon azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, e quindi in continuità con il comportamento adottato dai soggetti passivi fino al 2012, in vigenza delle “vecchie” disposizioni. In tale ipotesi, quindi, le fatture emesse dal 1° gennaio 2013 riporteranno una numerazione progressiva a partire dal n. 1/2013 e via dicendo fino all’ultima fattura emessa il 31 dicembre 2013, con azzeramento a partire dal 1° gennaio 2014, data a partire dalla quale sarà ripresa la numerazione n. 1/2014.
Nell’ipotesi di adozione di registri sezionali, e quindi con serie di numerazioni distinte, l’ANC ritiene che debbano essere osservate le descritte modalità di numerazione per ogni serie di numerazione stessa (e quindi all’interno di ogni sezionale).
Importante verificare che i numeri progressivi siano trascritti
Importanti indicazioni sono fornite anche per quanto riguarda la registrazione delle fatture emesse nel relativo registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72, il quale richiede espressamente che siano indicati, per ciascuna fattura, “il numero progressivo e la data di emissione di essa”.
Sul punto, il comunicato stampa in questione, raccomandando un pronto aggiornamento delle procedure da parte delle software house, precisa che è importante verificare che i numeri progressivi, nelle due modalità alternative illustrate, siano trascritti nel registro delle fatture emesse, in coerenza con quanto riportato sulla fattura.
Ciò sta a significare, secondo l’ANC, che lo stessa progressione della numerazione deve essere rispettata anche in sede di registrazione dei documenti, non potendosi quindi adottare protocolli diversi, sia pure nel rispetto della cronologia, all’atto della stampa del registro delle fatture emesse

Sale a otto il numero di condomini oltre il quale va nominato l’amministratore

La L. 220/2012, in vigore dal 17 giugno 2013, si sofferma sulla figura dell’amministratore e ha elevato tale numero, finora pari a quattro
La L. n. 220 dell’11 dicembre 2012, di riforma del condominio, è stata pubblicata sulla Gazzetta n. 293 del 17 dicembre 2012 ed entrerà in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione, ossia il 17 giugno 2013, sulla base dell’art. 2963 c.c., contenente i criteri generali per il computo dei termini.
Il tema su cui la riforma si è più spesa è quello della regolamentazione, molto più dettagliata, della figura dell’amministratore.
Nell’attuale normativa all’amministratore sono dedicati gli articoli da 1129 a 1133 c.c. Essi permangono anche dopo la riforma, in alcuni casi senza modifiche (artt. 1131, 1132 e 1133), in altri con rivisitazioni anche significative (1129 e 1130).
È stato poi aggiunto il nuovo art. 1130-bis, dedicato a temi connessi alle attività dell’amministratore quali il rendiconto condominiale e il consiglio di condominio.
Ulteriori norme che richiamano l’amministratore erano poi contenute – e continueranno a esserlo, con alcune modifiche – tra le disposizioni per l’attuazione del codice civile, in particolare negli artt. 63, 64, 66, 67, 70, oltre che negli artt. 71-bis e 71-ter di nuova introduzione.
Ciò detto, esaminiamo le principali novità introdotte dalla riforma negli articoli sopra citati. L’art. 1129 è stato molto ampliato.
Il primo comma eleva dagli attuali quattro a otto il numero di condomini oltre i quali necessita nominare l’amministratore condominiale, prerogativa dell’assemblea o, se essa non provvede, dell’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dello stesso amministratore dimissionario. La durata dell’incarico è di un anno, che – a differenza di quanto sinora stabilito – si intende rinnovato per uguale durata, ferma la possibilità di revoca in ogni tempo da parte dell’assemblea o dell’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nei casi in cui l’amministratore:
- non abbia dato notizia all’assemblea, senza indugio, di citazioni o provvedimenti dell’autorità amministrativa relativi alle parti comuni condominiali (art. 1131, comma 4),
- non abbia reso il conto della gestione (è stata eliminata la previsione temporale, sinora in vigore, “per almeno due anni” o
- in caso di gravi irregolarità.
È ora precisato che nei casi siano emerse a carico dell’amministratore gravi irregolarità fiscali o la mancata apertura e utilizzo del conto corrente intestato al condominio, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato; in caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria, con diritto – in caso di accoglimento – alla rivalsa delle spese legali sul condominio, che a sua volta può rivalersi sull’amministratore revocato.
Possibilità di revoca in caso di gravi irregolarità fiscali
Anche con la riforma, sia la nomina che la revoca dell’amministratore continuano a dover essere approvate con la maggioranzadegli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell’edificio (art. 1136, commi 2 e 4) o, precisa ora l’art. 1129, comma 1, “con le modalità previste dal regolamento di condominio”.
L’art. 1129, comma 2 prescrive poi che, contestualmente all’accettazione della nomina e a ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunichi le informazioni ivi precisate: dati anagrafici e professionali; codice fiscale; qualora si tratti di società, sede legale e denominazione; locale in cui si trovano i registri di anagrafe condominiale, dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell’amministratore, di contabilità (nuovo art. 1130, numeri 6 e 7 c.c.), “nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prendere gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”.
Viene esplicitato che l’assemblea può subordinare la nomina alla presentazione ai condomini di una polizza individuale diassicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato.
È poi prescritto che l’amministratore è tenuto ad adeguare massimali se vengono deliberati lavori straordinari, contestualmente all’inizio dei lavori e per importo non inferiore alla spesa deliberata, e che, se la polizza copre la responsabilità civile professionale dell’amministratore per l’intera attività dallo stesso svolta, deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa assicuratrice che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.