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Contenzioso


Nuovo redditometro al via da marzo

È stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 3 del 4 gennaio 2013, il decreto del ministro dell'Economia del 24 dicembre 2012 con oggetto: contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito. Il nuovo redditometro, alla luce dell'articolo 38 del Dpr 600/73, sarà operativo da marzo 2013 e applicabile dal periodo d'imposta 2009. 

In merito sono state già segnalate le criticità. Una, fra tutte, riguarda gli incrementi patrimoniali. 

Contrariamente a quello che avveniva nel pregresso, l'acquisto di una casa o di un'automobile incrementa, con la nuova formulazione, la capacità contributiva interamente da subito, non nei 5 anni come in passato, anche se dall'importo viene scomputato il mutuo o il finanziamento. Ciò comporterà che il reddito presunto a disposizione del contribuente risulterà maggiore di quello effettivamente a disposizione. La situazione aprirà a convocazioni che non sarebbero state inviate negli anni precedenti, verso cittadini anche corretti con il Fisco, che dovranno, forse, avvalersi di un professionista.

In merito alla possibilità di giustificazioni da parte del contribuente, si ricorda che l’interessato sarà chiamato prima dell'emanazione dell'atto di accertamento, con vari incontri obbligatori con il fisco, solo successivamente, in caso di spiegazioni insufficienti, il contribuente sarà chiamato in contraddittorio per l'accertamento con adesione.

Entrano a far parte del redditometro, oltre alle banche dati, le spese medie Istat. Con ciò si avvicina lo strumento agli studi di settore.





La conferma della Corte di Cassazione-Circolari ministeriali: non sono vincolanti per nessuno
Le circolari ministeriali non vincolano il giudice penale nell’ambito dei processi inerenti a fenomeni di evasione fiscale. È quanto hanno concluso i giudici della Terza sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 25170 del 2012.
La fattispecie posta all’attenzione della Corte origina da una controversia in ambito edile e, nello specifico, dalla presentazione dinanzi alla stessa di un ricorso in opposizione a un ordine di demolizione di un’abitazione abusiva.
Il ricorrente aveva rivendicava l’interpretazione di alcune norme sul condono edilizio da parte del Ministero.
In materia, stato chiarito che la circolare interpretativa è atto interno alla pubblica amministrazione che si risolve in un mero ausilio interpretativo e non esplica alcun «effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può comunque porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo».
Inoltre, ribadendo quanto in argomento già espresso dalle Sezioni Unite, la Corte ha aggiunto che una circolare emanata nella materia tributaria non vincola il contribuente, che resta pienamente libero di non adottare un comportamento a questa uniforme, in piena coerenza con la regola che in un sistema tributario basato essenzialmente sull'auto tassazione, la soluzione delle questioni interpretative è affidata (almeno in una prima fase, quella, appunto, della determinazione dell'imposta da corrispondere) direttamente al contribuente.
Non solo, ma una circolare non vincola neanche gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla.
La circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l’ha emanata, che resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l’interpretazione adottata. Infine, la circolare non vincola il giudice tributario.

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