I NOSTRI SERVIZI

Lo studio assiste le persone fisiche e i soggetti economici muniti di partita iva, ci occupiamo della gestione delle aziende al fine di soddisfare tutte le esigenze contabili, fiscali, commerciali, di lavoro e previdenziali, stiamo sviluppando inoltre il settore delle amministrazioni condominiali.

martedì 10 aprile 2012

LAVORATORI DOMESTICI. ENTRO IL 10 APRILE I CONTRIBUTI PER IL TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2012

Oggi, martedì 10 aprile 2012, è l’ultimo giorno utile per pagare i contributi dovuti per il personale domestico (colf, badante, baby sitter), relativi al periodo gennaio-marzo 2012. 

l pagamento può essere effettuato utilizzando una delle seguenti modalità messe a disposizione dallo stesso Ente previdenziale: 
- online sul sito Internet dell’Istituto, utilizzando la carta di credito attraverso il ''Portale dei Pagamenti''; 
- utilizzando il bollettino MAV - Pagamento mediante avviso – inviato dall'Inps o generato attraverso il sito Internet www.inps.it;
- telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803164.

Si ricorda, infine, che il Fisco permette al capofamiglia di scaricare dal reddito imponibile annuo i contributi versati all’Inps, fino ad un massimo di 1.549,37 euro. La quota deducibile è quella a carico del datore di lavoro. Dall’importo pagato va detratta la quota a carico della lavoratrice.

RENDICONTO CONDOMINIALE

L`amministratore di condominio, che e` equiparabile ad un mandatario dei comproprietari, per legge (art. 1130 c.c.), deve presentare il conto della gestione al termine di ogni anno. Spetta ai condomini riuniti in assemblea, con le maggioranze indicate dal codice civile (art. 1136 c.c.), approvare o respingere quel documento. Il rendiconto, vale la pena ribadirlo, in ambito condominiale e` il documento contabile per eccellenza. In esso sono indicate le uscite, le entrate, gli eventuali fondi (si pensi al fondo riserva). Strettamente connesso al rendiconto e` il piano di ripartizione. In quest`appendice del documento contabile l`amministratore suddivide i costi di gestione in base ai criteri indicati dalla legge e/o dal regolamento condominiale (art. 1123 e ss. c.c.). Spesso si parla di bilancio condominiale.
Il termine bilancio, con evidente riferimento alle societa`, e` utilizzato in modo improprio in ambito condominiale. Per il condominio, usando, anche qui impropriamente, la terminologia contabile, si puo` affermare che l`amministratore deve tenere una contabilita` chiara ma in modo semplificato. In piu` di un`occasione la Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare che "in tema di condominio degli edifici, la validita` dell`approvazione da parte dell`assemblea dei condomini del rendiconto di un determinato esercizio e del bilancio preventivo dell`esercizio successivo non postula che la relativa contabilita` sia tenuta dall`amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per il bilancio delle societa`, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le quote di ripartizione; ne` si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell`organo deliberativo la facolta` di procedere sinteticamente all`approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall`amministratore. Sono, pertanto, valide le deliberazioni assembleari con le quali si stabilisce che il bilancio preventivo per il nuovo esercizio sia conforme al preventivo o al consuntivo dell`esercizio precedente, eventualmente aumentato di una certa percentuale, in tal modo risultando determinate, per riferimento alle spese dell`anno precedente, sia la somma complessivamente stanziata, sia quella destinata alle singole voci, mentre la ripartizione fra i singoli condomini deriva automaticamente dall`applicazione delle tabelle millesimali" (Cassazione 25 maggio 1984 n. 3231in Giust. civ. Mass. 1984, fasc.5) .

Quanto tempo ha l`amministratore per presentare all`assemblea il rendiconto di gestione senza incorrere in sanzioni?

Stando alle scarne indicazioni della legge, la risposta e` semplice: due anni. Infatti l`amministratore puo` essere revocato dall`autorita` giudiziaria solamente se non presenta il rendiconto per due anni consecutivi (art. 1129 c.c.). Puo`, non deve, perche` la scelta spetta ai condomini. Puo` non deve, inoltre, perche` se in quegli anni ha comunque tenuto informati i condomini della situazione contabile, non puo` parlarsi di un`omissione cosi` grave da comportare la revoca. Resta inteso che se al ritardo di qualche mese sono legati altri indicatori che lasciano intravedere gravi inadempienze, ciascun condomino puo` presentare una domanda giudiziale di revoca per fondati sospetti di gravi irregolarita` (art. 1129 c.c.). Nel silenzio della legge, infine, e` sempre utile consultare il regolamento: in esso potrebbero essere contenute delle indicazioni circa i tempi di presentazione del rendiconto all`assemblea. Tempi indicativi il cui inadempimento puo` essere valutato ai fini della revoca assembleare dell`amministratore ma, senza danni dimostrabili, non per un`azione risarcitoria ne`, tanto meno, per la revoca giudiziale, a meno che non si parli di quella per gravi irregolarita`, rispetto alla quale vale sempre il suindicato termine biennale.

giovedì 5 aprile 2012

ADEGUATI I COMPENSI SPETTANTI AI CURATORI FALLIMENTARI.

Con il decreto 25 gennaio 2012, n. 30, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012, e` stato emanato il regolamento concernente l`adeguamento deicompensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo.
Il decreto, che a` entrato in vigore il 27 marzo 2012, e` stato emanato in attuazione dell’art. 39 della L.F. fissa le percentuali di compenso spettante al curatore fallimentare, liquidato dal Tribunale a norma dell`articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull`importo del compenso liquidato, nonche` il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso o indennita`.
Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente.
Il presente decreto si applica a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all`entrata in vigore del decreto, ivi compresi quelli concernenti le procedure concorsuali ancora pendenti a tale data.

martedì 3 aprile 2012

RECLAMO E MEDIAZIONE

Il provvedimento direttoriale delle Entrate protocollo n. 2012/46586, del 30 marzo 2012 prevede:

In tema di procedimento presso le Commissioni tributarie provinciali (Ctp), il Decreto legge n. 98 del 2011 (Legge n. 111 del 2011), all’articolo 39, comma 9, ha introdotto la prescrizione che stabilisce che, ove il contribuente intenda proporre ricorso avverso il ruolo a seguito del quale è stata emessa una cartella di pagamento notificata a partire dal 1° aprile 2012, per le impugnazioni di valore non superiore a ventimila euro, è tenuto dapprima a presentare reclamo alla Direzione provinciale o regionale che ha emesso il ruolo.
La nuova norma indica nella presentazione del reclamo la condizione di ammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa, a meno che la stessa non venga formulata d’ufficio dall’organo destinatario, se non intende accogliere, in tutto o in parte, il reclamo.
Per il procedimento di reclamo-mediazione, la norma fa rinvio al Decreto legislativo n. 546 del 1992: decorsi novanta giorni senza che sia intervenuto l’accoglimento dell’istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo-mediazione produce gli effetti del ricorso. Ne deriva che, con riguardo alla successiva fase di costituzione in giudizio, nel caso di presentazione di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi entro trenta giorni dal decorso dei novanta giorni dalla presentazione dell’istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o dalla notifica dell’atto di accoglimento parziale della stessa.
Ancora circa la modalità di presentazione del ricorso, è stata inserita, nel foglio Avvertenze di cui all’Allegato 1 al provvedimento, la precisazione concernente i ricorsi avverso i ruoli emessi dal Centro operativo di Pescara, a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate: in queste ipotesi, il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione provinciale competente in base al proprio domicilio fiscale.
Inoltre, sempre nel foglio Avvertenze di cui all’Allegato 1 - sezione “Richiesta di informazioni e di riesame del ruolo in autotutela” – è evidenziato che nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato, è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame (al Call Center o a qualsiasi Direzione provinciale delle Entrate).

VOTO SUGLI EMENDAMENTI AL DL FISCALE

Con un emendamento dei relatori Azzolini e Baldassarri al decreto semplificazioni fiscali - Dl 16/2012 - l’acconto Imu per il 2012 (prima rata) verrà pagato senza applicazione di sanzioni e interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste. 
Dunque, alla scadenza dell’acconto al 18 giugno 2012, il calcolo prevede: 
- la moltiplicazione per 160 della rendita catastale (rivalutata del 5%) e l’applicazione dell'aliquota di base, ossia il 4 per mille per la prima casa e il 7,6 per mille per gli altri immobili, non conta l’aliquota ultimamente deliberata; 
- si deve, poi, decurtare l’importo delle detrazioni forfettarie della prima casa (200 euro più 50 euro per ogni figlio di età fino a 26 anni che abiti nella stessa casa); 
- l'importo risultante deve essere ridotto della metà (e pagato).
Anche gli altri appuntamenti sono al buio. Entro il 30 giugno 2012, alla chiusura dei bilanci, i Comuni stabiliranno le nuove aliquote che potranno aumentare o abbassarsi del 2 per mille (quindi in più o in meno) per la prima casa e del 3 per mille in più o in meno per gli altri immobili. 
Poi ci sarà, dopo la presentazione il 30 luglio della dichiarazione degli immobili posseduti, un Dpcm per modificare i calcoli al fine di assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto (è possibile un restyling di aliquote e detrazioni anche al ribasso). Si legge, infatti, nel testo dell’emendamento “sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale, -  il Governo - provvede alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilita per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012”. 
Successivamente, il 30 settembre si chiuderà la partita in base al gettito dell’acconto, con la misura definitiva stabilita dai Comuni delle aliquote Imu 2012, pronte per il saldo al 16 dicembre 2012 (con conguaglio in base alle aliquote finali).

lunedì 2 aprile 2012

ACE più leggera per le società di persone

L’art. 1 del DL n. 201/2011 ha introdotto l’ACE con l’obiettivo di incentivare la capitalizzazione delle imprese.
In particolare, il comma 7 del citato art. 1, ha stabilito che l’agevolazione si applica anche al reddito delle imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite da apposito decreto, in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti Ires.
Il DM 14 marzo 2012, in attuazione di tale previsione ha stabilito all’art. 8, comma 1, che le disposizioni del decreto medesimo si applicano, secondo i criteri indicati nello stesso articolo, anche alle persone fisiche e alle società in nome collettivo e in accomandita, assumendo, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio, il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio. La circolare del 29 marzo 2012 n. 28 del CNDCEC predisposta dall’Istituto di ricerca ha preso in esame il decreto con alcune osservazioni che hanno riguardato anche l’ACE dei soggetti Irpef.

Per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria, per natura o per opzione, si assume come base di calcolo alla quale applicare il rendimento nozionale del 3%, il patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio.
Non ha alcuna rilevanza la composizione del patrimonio netto talchè anche la presenza, ad esempio, di una riserva darivalutazione volontaria non sposta in alcun modo il calcolo, a differenza di quanto avviene nei soggetti Ires laddove l’utile accantonato ad una riserva indisponibile (nell’accezione chiarita dal decreto) non rileva ai fini agevolativi.
Così come l’eventuale presenza a patrimonio netto di poste sorte per effetto di conferimenti da parte del titolare o dei soci di beni in natura (aziende, immobili, crediti) nulla preclude, a differenza di quanto avviene nei soggetti Ires. Ciò in quanto, mentre per questi ultimi contano, con specifiche regole, gli incrementi e i decrementi del patrimonio netto a decorrere dal 1° gennaio 2011 (in ipotesi di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), nei soggetti Irpef rileva, semplicemente, il patrimonio netto contabile alla fine dell’esercizio.

Merita di essere segnalata l’osservazione contenuta nella circolare n. 28 del CNDCEC, ove si sottolinea che per le società di persone, in caso di aumento del capitale sociale, occorre fare riferimento alla data di iscrizione nel registro delle imprese della relativa delibera posto che si tratta di modificazione dell’atto costitutivo soggette all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.
Venendo agli aspetti dichiarativi, nelle società di persone il rigo RS47 (Deduzione per capitale investito proprio) è deputato al calcolo dell’agevolazione: nella colonna 1 viene chiesto di indicare l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all’esercizio oggetto della dichiarazione.
In definitiva, l’importo dovrà corrispondere a quanto indicato nel “Prospetto di bilancio”, rigo RF66, posto che in questo rigo le istruzioni chiedono di inserire il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio alla fine dell’esercizio. Tale valore, proseguono le istruzioni, è pari al valore nominale delle quote di partecipazione sottoscritte dai soci, maggioratodell’ammontare delle riserve volontarie e dei versamenti in conto capitale da parte dei soci, diminuito degli anticipi a soci per utili, aumentato degli utili (o diminuito delle perdite) portati a nuovo, aumentato degli utili (o diminuito delle perdite) dell’esercizio.

Il decreto prevede, comunque, che resta ferma l’applicazione delle disposizioni antielusive dell’art. 10 (acquisto di partecipazioni in società controllate, acquisto d’aziende extragruppo gruppo, etc.), fattispecie queste che nelle società di persone sono senz’altro poco frequenti. Ad ogni modo, le istruzioni al rigo RS47 guidano il contribuente con estrema chiarezza sino ad arrivare all’importo cui applicare il rendimento del 3% e determinare così la quota ACE valida per la detassazione. Ove l’ACE risulti poi superiore al reddito dichiarato dalla società, il relativo reddito è azzerato e l’eccedenza ACE è attribuita ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione (l’eccedenza va indicata, come mera evidenza, nel rigo RN21 dell’Unico SP).
Ove l’ACE sia risultata per la società di persone eccedente il proprio reddito, il socio avrà un reddito da quadro RH pari a zero e l’ACE attribuitagli per trasparenza dalla propria società andrà prima evidenziata nell’apposito rigo RS37, colonna 10, indicando il CF della società trasparente e poi utilizzata per abbattere il reddito derivante da (eventuali) altre attività d’impresa da questo svolte (quadro RF, RG, RD o altre partecipazioni da RH), posto che nel rigo RN1, colonna 5 occorre “indicare il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. …(omissis) … Tale importo va diminuito di quanto indicato nel rigo RS37, colonna 10”, vale a dire, appunto dell’ACE pervenutagli per trasparenza dalla propria società, per un importo non superiore a tutti gli altri redditi d’impresa dichiarati nell’Unico PF.
La parte di Ace che supera i redditi d’impresa dichiarati è riportabile a nuovo e non confluisce dunque in riduzione nel rigo RN1, restando confinata nell’ambito del rigo RS37 per essere resa disponibile per il prossimo anno.

Ciò detto, va sottolineato il passaggio della Circolare n. 28 del CNDCEC, laddove osserva che il comma 3 dell’art. 8 del decreto stabilisce che la quota ACE concorre alla formazione del reddito complessivo, ai fini della determinazione dell’IRPEF, nonché delle detrazioni spettanti. Dunque, continua la circolare, il reddito agevolato ACE, in presenza di altri redditi imponibili, concorre alla formazione del primo scaglione e dei successivi fino a concorrenza del suo intero ammontare.
Gli eventuali altri redditi, rispetto a quello agevolato, si aggiungono a quest’ultimo ai fini della formazione degli scaglioni successivi.
Parimenti, ai fini della determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia, di lavoro, per oneri e per canoni di locazione, la quota ACE concorre alla formazione del reddito complessivo, rilevando in tutti i casi in cui la misura di tali detrazioni è correlata all’importo di tale reddito.

L'IRDCEC SPIEGA L'ACE

L’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili analizza, con la circolare 28 del 29 marzo 2012, l’agevolazione ex articolo 1 del Dl 201/2011 - legge 214/2011 - denominata “Aiuto alla Crescita Economica” (ACE), disciplinata dal DM 14 marzo 2012. Nello specifico si mettono in luce le criticità e si spiega come sfruttare il beneficio sul capitale aziendale in sede di Unico 2012. 
Una precisazione del decreto attuativo riguarda la tempistica dell’agevolazione che consiste nella deduzione del 3% per le società che ricapitalizzano. Per l’ottenimento del bonus rilevano – articolo 5, comma 2, lettera a), del DM citato – i conferimenti in denaro fatti in seguito a una delibera di aumento di capitale “assunta successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010”, mentre, non rilevano i conferimenti circa gli aumenti di capitale deliberati o sottoscritti entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 ed eseguiti dopo. In merito, l’Istituto cita la circolare 53/E del 2009 sul bonus capitalizzazione (per le società di capitali gli aumenti di capitale si intendono perfezionati all'iscrizione della deliberazione di aumento nel Registro imprese), ritenendo che non ci siano motivi per non ritenere rilevante la data di perfezionamento dell’aumento di capitale. Pertanto, sostiene l'Irdcec:
- gli aumenti delle società di capitali sono perfezionati alla data d’iscrizione della delibera di aumento nel Registro delle imprese o, se la delibera prevede un termine per la sottoscrizione, alla data in cui gli amministratori depositano per l’iscrizione nel Registro delle imprese l’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito;
- gli aumenti delle società di persone, il riferimento è alla data di iscrizione nel Registro delle imprese della delibera di aumento del capitale, trattandosi di una modificazione dell’atto costitutivo.
Sulle società non operative, sempre alla luce di quanto affermato nella citata circolare sul bonus capitalizzazioni, si ritiene che l'agevolazione debba spettare anche alle cosiddette società di comodo, poiché il reddito minimo presunto, da mettere in relazione con il reddito effettivo, è da considerare al netto dell'Ace. La regola è confermata dal rigo RS 19 del prospetto relativo alle società di comodo del modello Unico 2012 SP, in cui appare una casella in cui esporre la quota Ace determinata in capo alla società (dal rigo RS 45 colonna 7), e dalle istruzioni in cui si spiega che questo importo va portato in diminuzione del reddito minimo presunto della società di comodo. 
Capitoli della disamina sono focalizzati su consolidato, disposizioni antielusive (si applica comunque la disciplina che, secondo la circolare è da scongiurare attraverso interpello, ex comma 8 dell'articolo 37-bis del Dpr 600/73, anche se coinvolti paesi black list), controllate estere e quant’altro.