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lunedì 30 aprile 2012

ENERGIE RINNOVABILI: VARATI DUE SCHEMI DI DECRETI MINISTERIALI


Approvati dal Governo due schemi di decreti ministeriali varati dal ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera che definiscono i nuovi incentivi per l'energia fotovoltaica (cosiddetto Quinto Conto Energia) e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas).
I decreti sono stati varati di concerto col ministro dell`Ambiente Corrado Clini e dell`Agricoltura Mario Catania, ora all'esame dell`Autorita` dell`Energia e della Conferenza Stato-Regioni.
L’obiettivo e` quello di raggiungere e superare gli obiettivi europei delle energie rinnovabili fissati per il 2020 attraverso una crescita virtuosa, basata su un sistema di incentivazione equilibrato e vantaggioso per il sistema Paese e tale da ridurre l’impatto sulle bollette di cittadini e imprese.
Il sistema, come già previsto dalla precedente normativa, entrera` in vigore al superamento della soglia di 6 miliardi di incentivi per il fotovoltaico (previsto tra luglio e ottobre prossimi) e il 1 gennaio 2013 per il non fotovoltaico.
Viene inoltre introdotto un sistema di controllo e governo dei volumi installati e della relativa spesa complessiva, attraverso un meccanismo di aste competitive per i grandi impianti (superiori a 5 MW) e tramite registri di prenotazione per gli impianti di taglia medio-piccola (sono invece esclusi dai registri i micro impianti).
L’intento principale del Governo e` programmare una crescita dell’energia rinnovabile più equilibrata che, oltre a garantire il superamento degli obiettivi comunitari al 2020 (dal 26% a circa il 35% nel settore elettrico), consenta di stabilizzare l’incidenza degli incentivi sulla bolletta elettrica.

venerdì 27 aprile 2012

PEC SOCIETA`: PREVISTA LA SOSPENSIONE IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE – ELIMINATA LA PROROGA AL 30 GIUGNO 2012

L`ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un`impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell`irrogazione della sanzione prevista dall`articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l`indirizzo di posta elettronica certificata.
Lo ha stabilito l’art. 37 della legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. decreto semplificazione e sviluppo) - in vigore dal 7 aprile 2012, aggiungendo all’art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 6-bis.
Naturalmente, trascorsi i tre mesi senza che l’impresa abbia provveduto, la stessa sara` assoggettata al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 C.C., in capo a ciascun soggetto che omette di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese, il cui importo va da 206,00 a 2.065,00 euro.
Una seconda novita` introdotta dalla norma che, ricordiamo, e` stata completamente riscritta in sede di conversione, e` quella relativa alla eliminazione della proroga precedentemente prevista al 30 giugno 2012. Pertanto, le imprese costituite in forma societaria, che presentano una domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, sono tenute sin da ora ad indicare, qualora non fosse già stato provveduto, un indirizzo di posta elettronica certificata.

martedì 24 aprile 2012

MEDIAZIONE TRIBUTARIA: AL VIA DAL 1° APRILE 2012. CHIARIMENTI E ISTRUZIONI OPERATIVE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In vista della prossima entrata in vigore - a far data dal 1° aprile 2012 - dei nuovi istituti del reclamo e della mediazione, l`Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 con la quale vengono forniti chiarimenti ed istruzioni operative per superare i dubbi sull`ambito di applicazione e sul coordinamento dei nuovi strumenti con i numerosi istituti deflativi del contenzioso gia` presenti nel panorama tributario.
a mediazione tributaria, a differenza degli altri istituti deflattivi del contenzioso, ha carattere generale e obbligatorio:
generale, in quanto opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall`Agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi;
obbligatorio, in quanto il contribuente che intende proporre ricorso e` tenuto a presentare preventivamente l`istanza di mediazione, pena l`inammissibilita` del ricorso stesso, mentre l`Ufficio e` tenuto a esaminare l`istanza e a esprimersi al riguardo.

La nuova disciplina della mediazione prevede che il ricorso davanti alle Commissioni tributarie sia obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte del contribuente, di un reclamo circostanziato all`Agenzia delle Entrate. L`istanza, che puo` contenere oltre all`eventuale proposta di mediazione anche una richiesta di sospensione dell`atto impugnato, deve essere presentataentro 60 giorni dalla notifica dell`avviso d`accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso.
Nei 90 giorni successivi, l`Ufficio prendera` in esame, attraverso strutture diverse da quelle che hanno definito e redatto l`accertamento, l`istanza e decidera` se accoglierla, nella sua totalita` o anche parzialmente, oppure formulare d`ufficio una proposta di mediazione.
Se entro i 90 giorni non si raggiunge un`intesa o in precedenza interviene il diniego dell`Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo cosi` la via al contenzioso.
Qualora, invece, la mediazione si concluda positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al quale le sanzioni vengono ridotte al 40%. Cio` sia nell`ipotesi di una rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato.
Il pagamento dell`intero importo dovuto o della prima rata, in caso di rateizzazione (che puo` arrivare fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo), va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione.

giovedì 19 aprile 2012

STRUTTURE TURISTICO/ALBERGHIERE. ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

E` stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 aprile 2012, il decreto 16 marzo 2012, che disciplina, ai sensi dell`art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per lestrutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell`interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l`adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.
Le strutture ricettive per l`ammissione al piano devono essere in possesso delle misure integrative di gestione della sicurezza e dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo II, dell`allegato al decreto del Ministro dell`interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell`interno 6 ottobre 2003.
Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientrano anche l`adozione di eventuali misure equivalenti previste dal decreto del Ministro dell`interno 6 ottobre 2003, ovvero quelle stabilite nell`ambito del procedimento di deroga.
La riduzione dell`affollamento potra` costituire soluzione per rientrare nel rispetto dei parametri.

mercoledì 18 aprile 2012

LA GDF CONTROLLERA` PROGRAMMI DI CONTABILITA` E TENUTA DEL REGISTRO ANTIRICICLAGGIO DEGLI STUDI PROFESSIONALI

In una circolare non direttamente accessibile, la numero 83607 del 19 marzo 2012, il Comando generale della Guardia di Finanza informa, in relazione ai controlli degli studi legali e contabili e, più in generale, all'attività della Gdf a tutela del Mercato dei capitali, che analizzerà, negli studi professionali, come i programmi di contabilità adottati dal professionista ispezionato – dottore commercialista, consulente del lavoro, avvocato, notaio eccetera - possano rilevare i pagamenti in contanti ultrasoglia.

Selezionerà poi, tra un campione di clienti, operazioni commerciali e finanziarie, nelle scritture contabili obbligatorie, che abbiano un importo elevato, rispetto alle quali indagare sulle modalità di pagamento.

Particolare attenzione la GdF dedicherà, infine, alla verifica della corretta tenuta del registro antiriciclaggio, chiedendo la stampa analitica delle registrazioni effettuate, durante il periodo oggetto di controllo, dal professionista ispezionato.

martedì 17 aprile 2012

SPESOMETRO. SLITTA LA PRIMA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 3.600,00 EURO

Con provvedimento del 16 aprile 2012, n. 56565, l’Amministrazione finanziaria provvede a modificare il precedente documento direttoriale del 29 dicembre 2011.

A seguito delle modifiche apportate da dl n. 98 del 2011 al tracciato record per la comunicazione, da parte degli operatori finanziari, delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a tremilaseicento euro il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate, il Fisco sceglie opportunamente di lasciare un più ampio termine, originariamente fissato al 30 aprile 2012, per la prima comunicazione dei dati, al fine di consentire ai soggetti obbligati di predisporre i necessari adeguamenti tecnici alle nuove informazioni veicolate con la nuova versione del tracciato.

Il termine ultimo è ora fissato al 15 ottobre 2012.

AUTOTRASPORTATORI CONTO TERZI E CONTO PROPRIO. CONFERMATE LE AGEVOLAZIONI ANCHE PER IL 2012

Prorogate anche per il 2012 le agevolazioni per gli autotrasportatori. Confermati anche quest`anno gli importi previsti nel 2011.
Lo ha reso noto l`Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 26 marzo 2012. Nel dettaglio:
1. Le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2012 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24 – codice tributo "6793"), le somme versate nel 2011 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilita` civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
2. Per i trasporti effettuati personalmente dall`imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l`impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) e` prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo del TUIR), per il periodo d`imposta 2011, nelle seguenti misure:
  • 56,00 euro per i trasporti all`interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall`imprenditore all`interno del Comune in cui ha sede l`impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per gli stessi trasporti nell`ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
  • 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre questo ambito.