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mercoledì 16 maggio 2012

PEC impresa, eliminata la proroga al 30 giugno


Con la conversione in legge del DL 5/2012 (L. 35/2012), è stata eliminata la proroga al prossimo 30 giugno per comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata(PEC) da parte di tutte le imprese costituite in forma societaria ancora inadempienti. L’attuale formulazione dell’art. 37 del DL 5/2012 convertito prevede che l’ufficio del Registro delle imprese, quando riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha ancora iscritto il proprio indirizzo PEC, “in luogo” dell’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 2630 c.c., deve provvedere alla sospensione della domanda per 3 mesi in attesa della sua integrazione con l’indirizzo PEC stesso (nuovo comma 6-bis dell’art. 16 del DL 185/2008).
A tal proposito, si ricorda che l’obbligo PEC – quale sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici – è stato previsto ormai più di tre anni fa con il DL 185/2008 (conv. in L. 2/2009). Nello specifico, l’art. 16, comma 6, del decreto citato ha imposto a tutte le imprese costituite in forma societaria di dotarsi di un indirizzo di PEC – o di analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali – e di comunicarlo al Registro delle imprese.
Per quanto riguarda i termini di adempimento, il DL 185/2008 ha reso immediatamente operativa la disposizione solo con riferimento alle società di nuova costituzione. Per tali società, infatti, l’obbligo scatta già dal momento dell’iscrizione al Registro delle imprese, mediante l’inserimento dell’indirizzo PEC nella domanda stessa. Per quanto riguarda, invece, le società già costituite alla data del 29 novembre 2008, il termine per la comunicazione – per via telematica, secondo le modalità previste per le comunicazioni al Registro delle imprese e con esenzione da costi di segreteria e dall’imposta di bollo – ha subito varie modifiche. Innanzitutto, il termine è stato originariamente fissato per il 29 novembre 2011, e cioè tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso DL 185/2008.
Poi, il Ministero dello Sviluppo economico, con lettera circ. 25 novembre 2011 n. 224402, in prossimità della scadenza e viste le difficoltà oggettive dei soggetti gestori del sistema PEC nell’espletare in tempi brevi tutte le pratiche, ha ravvisato l’opportunità di considerare come “corretto adempimento” anche quello effettuato oltre la scadenza predetta, invitando le Camere di Commercio a non applicare alcuna sanzione alle imprese ritardatarie almeno fino all’inizio del 2012.
Infine, il DL 5/2012, che ha fatto slittare il termine utile per la comunicazione appunto al 30 giugno 2012, poi lasciato cadere – in sede di conversione in legge – nella nuova formulazione dell’art. 37 del DL 5/2012, che ora sancisce l’obbligo di sospensione della domanda di iscrizione presentata dalla società inadempiente per il periodo di tre mesi in attesa della sua integrazione con l’indirizzo PEC mancante.
Dal punto di vista operativo, ciò significa che, innanzitutto – così come specificato dalla Camera di Commercio di Venezia nelle istruzioni operative pubblicate sul proprio sito internet – le imprese costituite in forma societaria che presentano una domanda al Registro delle imprese, se non hanno già provveduto, “sono tenute sin da ora ad indicare l’indirizzo PEC”.
Inoltre – come chiarito dalla Camera di Commercio di Torino, nella nota informativa n. 5/2012 – nonostante l’omessa comunicazione, trascorso il periodo di 3 mesi anzidetto, l’esecuzione dell’iscrizione dovrà aver luogo comunque, ma con l’assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria a carico di ciascun soggetto tenuto, in rappresentanza della società, all’adempimento PEC. Ai sensi dell’art. 2630 c.c., la sanzione amministrativa pecuniaria è prevista nella misura da 103 a 1.032 euro, ridotta ad un terzo se l’adempimento avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.
Il comma 6-bis dell’art. 16 del DL 185/2008 – come indicato ancora dalla Camera di Commercio di Torino –, facendo espresso riferimento alle “domande di iscrizione”, trova applicazione rispetto a tutte le domande presentate ai fini dell’iscrizione di un atto o di un fatto al Registro delle imprese e al Repertorio Economico Amministrativo (REA), ivi comprese le iscrizioni modificative. Vanno escluse, invece, le domande relative al “deposito”, quali quelle riguardanti i bilanci di esercizio annuali. A tal proposito, si vedano anche le indicazioni rilasciate dalla Camera di Commercio di Padova, ove viene precisato che l’inadempimento PEC da parte delle società già costituite al 29 novembre 2008 comporta la sospensione dell’iscrizione di “qualunque atto” al Registro delle imprese (escluse le denunce al REA), ciò – come detto – fino all’integrazione dell’indirizzo PEC e comunque per un periodo massimo di 3 mesi.

PROROGATO A DICEMBRE L’OBBLIGO DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE MICROIMPRESE


Il decreto legge n. 57 del 12 maggio 2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle micro imprese” , è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 111/2012 del 14 maggio. 
Proprio da tale data, le disposizioni del provvedimento entrano in vigore, in attesa che lo stesso venga presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
Il decreto contiene la proroga di sei mesi per la procedura semplificata di valutazione dei rischi nelle micro imprese. Ciò vuol dire che la scadenza del 30 giugno 2012 prevista dal T.u. sicurezza (Dlgs n. 81/2008) slitta al 31 dicembre: dunque, ci sono altri sei mesi di tempo affinché nelle micro imprese (quelle che occupano fino a 10 lavoratori) sia possibile approvare le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi. 
Ne consegue che fino a fine anno, i datori di lavoro delle suddette imprese potranno ancora utilizzare la procedura semplificata e autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. La proroga mette al riparo i piccoli datori di lavoro dalla necessità di elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie, a decorrere dal 1° luglio 2012.

mercoledì 9 maggio 2012

APPROVATO UNO SCHEMA DI DECRETO PER IL CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

Su proposta del Ministro dell’interno, il Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2012 ha approvato uno schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di cambio di residenza in tempo reale.
Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche prevede che:
  1. la registrazione viene effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione;
  2. gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni)decorrono dalla data della dichiarazione;
  3. i controlli sulla sussistenza dei requisiti devono essere effettuati entro 45 giorni dalla registrazione. Se il termine decorre senza risposta da parte dell’amministrazione il contenuto della dichiarazione si considera corrispondente alla situazione di fatto.

TESSERA SANITARIA E CODICE FISCALE: I DUPLICATI SI RICHIEDONO IN RETE

Ha debuttato il nuovo servizio web per richiedere i duplicati di Tessera Sanitaria e tesserino di codice fiscale.
Dal 24 aprile scorso sul sito internet dell’Agenzia sono, infatti, online le applicazioni informatiche che consentono a tutti i cittadini (abilitati e non ai servizi telematici) di richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria e del tesserino di codice fiscale.
Collegandosi al sito internet dell’Agenzia delle Entrate e` pertanto possibile ottenere il duplicato della tessera in caso di furto, smarrimento o perche` la stessa e` deteriorata o illeggibile.
Superati i controlli di sicurezza (correttezza e congruenza dei dati comunicati con quelli presenti nei database dell’Agenzia), la tessera viene inviata direttamente all’indirizzo del richiedente che risulta in Anagrafe Tributaria.
Tramite questo servizio e` consentita, nell`anno solare, una sola richiesta di duplicato per il medesimo soggetto.

lunedì 30 aprile 2012

ENERGIE RINNOVABILI: VARATI DUE SCHEMI DI DECRETI MINISTERIALI


Approvati dal Governo due schemi di decreti ministeriali varati dal ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera che definiscono i nuovi incentivi per l'energia fotovoltaica (cosiddetto Quinto Conto Energia) e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas).
I decreti sono stati varati di concerto col ministro dell`Ambiente Corrado Clini e dell`Agricoltura Mario Catania, ora all'esame dell`Autorita` dell`Energia e della Conferenza Stato-Regioni.
L’obiettivo e` quello di raggiungere e superare gli obiettivi europei delle energie rinnovabili fissati per il 2020 attraverso una crescita virtuosa, basata su un sistema di incentivazione equilibrato e vantaggioso per il sistema Paese e tale da ridurre l’impatto sulle bollette di cittadini e imprese.
Il sistema, come già previsto dalla precedente normativa, entrera` in vigore al superamento della soglia di 6 miliardi di incentivi per il fotovoltaico (previsto tra luglio e ottobre prossimi) e il 1 gennaio 2013 per il non fotovoltaico.
Viene inoltre introdotto un sistema di controllo e governo dei volumi installati e della relativa spesa complessiva, attraverso un meccanismo di aste competitive per i grandi impianti (superiori a 5 MW) e tramite registri di prenotazione per gli impianti di taglia medio-piccola (sono invece esclusi dai registri i micro impianti).
L’intento principale del Governo e` programmare una crescita dell’energia rinnovabile più equilibrata che, oltre a garantire il superamento degli obiettivi comunitari al 2020 (dal 26% a circa il 35% nel settore elettrico), consenta di stabilizzare l’incidenza degli incentivi sulla bolletta elettrica.

venerdì 27 aprile 2012

PEC SOCIETA`: PREVISTA LA SOSPENSIONE IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE – ELIMINATA LA PROROGA AL 30 GIUGNO 2012

L`ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un`impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell`irrogazione della sanzione prevista dall`articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l`indirizzo di posta elettronica certificata.
Lo ha stabilito l’art. 37 della legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. decreto semplificazione e sviluppo) - in vigore dal 7 aprile 2012, aggiungendo all’art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 6-bis.
Naturalmente, trascorsi i tre mesi senza che l’impresa abbia provveduto, la stessa sara` assoggettata al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 C.C., in capo a ciascun soggetto che omette di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese, il cui importo va da 206,00 a 2.065,00 euro.
Una seconda novita` introdotta dalla norma che, ricordiamo, e` stata completamente riscritta in sede di conversione, e` quella relativa alla eliminazione della proroga precedentemente prevista al 30 giugno 2012. Pertanto, le imprese costituite in forma societaria, che presentano una domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, sono tenute sin da ora ad indicare, qualora non fosse già stato provveduto, un indirizzo di posta elettronica certificata.

martedì 24 aprile 2012

MEDIAZIONE TRIBUTARIA: AL VIA DAL 1° APRILE 2012. CHIARIMENTI E ISTRUZIONI OPERATIVE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In vista della prossima entrata in vigore - a far data dal 1° aprile 2012 - dei nuovi istituti del reclamo e della mediazione, l`Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 con la quale vengono forniti chiarimenti ed istruzioni operative per superare i dubbi sull`ambito di applicazione e sul coordinamento dei nuovi strumenti con i numerosi istituti deflativi del contenzioso gia` presenti nel panorama tributario.
a mediazione tributaria, a differenza degli altri istituti deflattivi del contenzioso, ha carattere generale e obbligatorio:
generale, in quanto opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall`Agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi;
obbligatorio, in quanto il contribuente che intende proporre ricorso e` tenuto a presentare preventivamente l`istanza di mediazione, pena l`inammissibilita` del ricorso stesso, mentre l`Ufficio e` tenuto a esaminare l`istanza e a esprimersi al riguardo.

La nuova disciplina della mediazione prevede che il ricorso davanti alle Commissioni tributarie sia obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte del contribuente, di un reclamo circostanziato all`Agenzia delle Entrate. L`istanza, che puo` contenere oltre all`eventuale proposta di mediazione anche una richiesta di sospensione dell`atto impugnato, deve essere presentataentro 60 giorni dalla notifica dell`avviso d`accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso.
Nei 90 giorni successivi, l`Ufficio prendera` in esame, attraverso strutture diverse da quelle che hanno definito e redatto l`accertamento, l`istanza e decidera` se accoglierla, nella sua totalita` o anche parzialmente, oppure formulare d`ufficio una proposta di mediazione.
Se entro i 90 giorni non si raggiunge un`intesa o in precedenza interviene il diniego dell`Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo cosi` la via al contenzioso.
Qualora, invece, la mediazione si concluda positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al quale le sanzioni vengono ridotte al 40%. Cio` sia nell`ipotesi di una rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato.
Il pagamento dell`intero importo dovuto o della prima rata, in caso di rateizzazione (che puo` arrivare fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo), va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione.