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venerdì 31 agosto 2012

Speciale Riforma professioni Come cambia il tirocinio professionale


Il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, in vigore dal 15 agosto, é destinato ad incidere in maniera significativa anche sul tirocinio previsto per l'accesso alle professioni. Cambia pertanto la disciplina del praticantato dei consulenti del lavoro. Fissata in 18 mesi la durata massima del tirocinio. Nuovi anche i requisiti del dominus: non bastano più 2 anni di anzianità del consulente del lavoro per poter ammettere nel proprio studio un praticante, ma occorrerà un anzianità di almeno 5 anni. Nella GUIDA ALLA LETTURA tutti gli approfondimenti sulla Riforma delle professioni.
Il Regolamento sulla riforma delle professioni, entrato in vigore il 15 agosto scorso, é destinato ad incidere in maniera significativa anche sul tirocinio previsto per l'accesso.
Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 , emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dedica al tirocinio l'intero articolo 6 e ridisegna infatti la disciplina dell'istituto del tirocinio professionale che - giova ricordarlo - in molti casi é necessario per il sostenimento dell'esame di Stato ai fini dell'accesso alla libera professione.
La nuova disciplina interessa infatti trasversalmente tutte le professioni regolamentate che, sulla base delle singole leggi istitutive, prevedono l'obbligatorietà del tirocinio. Restano invece escluse espressamente le professioni sanitarie.
Ogni professione dovrà pertanto verificare la compatibilità della disciplina prevista prima dell'entrata in vigore del regolamento in quanto le nuove norme rendono inapplicabili tutte le previsioni in contrasto o comunque incompatibili con la disciplina in vigore dal 15 agosto.
Finora infatti ogni professione vede regolamentata la disciplina del praticantato in forma automoma e le differenza tra le diverse professioni sono significative. Tra le professioni interessate anche quella di consulente del lavoro, disciplinata dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12.
La professione giuslavoristica prevede all'articolo 3, comma 3 lettera e) della legge istitutiva, che ai fini della partecipazione all'esame di Stato é necessario aver compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo o di un avvocato o di un dottore commercialista, almeno 2 anni di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La disciplina del praticantato dei consulenti del lavoro, in attuazione di tale norma, é contenuta nel decreto del Ministero del Lavoro 20 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2011 ed entrato in vigore il 2 novembre successivo.
Una disciplina recente dunque che tuttavia deve fare i conti con le nuove regole fissate dal D.P.R. 137/2012. Ai fini dell'ammissione al praticantato, il decreto 20 giugno 2011 prevede che esso possa essere svolto o presso un consulente del lavoro iscritto all'albo da almeno 2 anni oppure presso un avvocato o un dottore commercialista a condizione che questi ultimi abbiano effettuato, da almeno 3 anni, apposita comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro che intendono svolgere attività di consulenza del lavoro.
Cosa cambia dunque per gli aspiranti consulenti del lavoro.
Il D.P.R. 137/2012 fissa in 18 mesi la durata massima del tirocinio; conseguentemente si riduce di 6 mesi la durata del praticantato rispetto alla precedente disciplina. Cambiano anche i requisiti del dominus. Non bastano più 2 anni di anzianità del consulente del lavoro per poter ammettere nel proprio studio un praticante, ma occorrerà un anzianità di almeno 5 anni. Naturalmente si tratta di un requisito comune sia ai consulenti che agli altri professionisti abilitati (abbiamo visto che in precedenza vi era una differenza di anzianità necessaria per l'ammissione del tirocinante da parte di avvocati e commercialisti).
L'innalzamento del requisito a 5 anni indubbiamente riverbererà i propri effetti negativi su coloro che intendono svolgere praticantato perché si riduce il numero dei potenziali professionisti che potranno accoglierli anche se a mitigare tale rischio occorre considerare che il nuovo decreto consente ad ogni professionista l'ammissione di 3 praticanti (prima era consentita la frequenza in studio di 2 praticanti al massimo).
Peraltro il comma 3 dell'articolo 6 prevede anche una deroga a tale limite su motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio provinciale sulla base di criteri concernenti l'attivita' professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, previo parere vincolante del ministro vigilante.
Il comma 5 prevede altresí che il tirocinio possa essere svolto anche dai lavoratori pubblici nonché in presenza di un rapporto di lavoro subordinato privato, purche' le relative discipline prevedano modalita' e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento.
La competenza in materia di tirocinio rimane confermata ai consigli provinciali dell'Ordine. Non é destinata invece ad incidere particolarmente la previsione contenuta al comma 4 che prevede la possibilità che il tirocinio possa essere svolto, per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio nazionale dell'Ordine o collegio, il Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria.
Già l'articolo 2 del decreto 20 giugno 2011 prevedeva un riduzione in ipotesi similari. E' inoltre previsto che i consigli provinciali e le universita' pubbliche e private possano a tal fine stipulare convenzioni per regolare i reciproci rapporti. Altra novità per i praticanti consulenti del lavoro é la previsione che il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato.
Il decreto si occupa di definire il tirocinio quale istituto che consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed e' finalizzato a conseguire le capacita' necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione. Coerentemente con tale finalità é previsto al comma 6 del citato articolo 6 che il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Rimane peraltro ferma la previsione contenuta all'articolo 9, comma 4, del D.L. 1/2011 in cui é previsto che al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
Un rimborso quindi, senza diritto a compensi o remunerazioni per l'attività svolta in quanto la frequenza é finalizzata all'apprendimento delle capacità necessarie per il futuro svolgimento dell'attività.
E' importante sottolineare che il decreto riverbera i propri effetti sui tirocini avviati dal 15 agosto data di entrata in vigore del provvedimento.
Resta invece applicabile anche ai tirocini avviati precedentemente, la previsione dell'art. 9, comma 6, del D.L. 1/2012 che prevede da una lato la durata del tirocinio previsto per l'accesso alla professione non superiore a diciotto mesi ed inoltre che per i primi sei mesi il tirocinio possa essere svolto in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica a condizione che risulti stipulata un'apposita convenzione tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Sull'applicabilità di tale riduzione del tirocinio in via retroattiva anche ai tirocini in corso alla data di entrata in vigore del decreto, é intervenuto il Ministero della Giustizia con la circolare 4 luglio 2012 il quale, investito della richiesta di pareri al riguardo, ha ritenuto che la norma sia applicabile anche ai casi di tirocinio iniziati in precedenza.
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha prontamente applicato il documento di prassi del Ministero invitando con una nota del 6 luglio 2012, a firma del presidente Marina Calderone, i singoli Consigli Provinciali non solo a considerare la riduzione applicabile a tutti i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 1/2012 ma anche di comunicare a tutti i praticanti iscritti nel registro di tale possibilità al fine di consentire di sostenere l'esame già con la sessione 2012.