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martedì 15 gennaio 2013

Numerazione fatture 2013. La scelta e` libera purche` il documento sia univocamente identificabile

Giungono, dall'Agenzia delle Entrate, indicazioni sulla numerazione delle fatture, dopo le novità introdotte dalla legge n. 228/2012 che ha recepito la direttiva Ue 2010/45. L'interpretazione riguarda l'articolo 21 del D.P.R. n. 633/72, modificato con effetto dal 1° gennaio 2013, dove al comma 2, lettera b), viene precisato che la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco” e non più che la numerazione sia “in ordine progressivo per anno solare”. A seguito di tale variazione, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013, detta le seguenti istruzioni: 
- può essere applicata una numerazione progressiva senza indicazione dell'anno solare, iniziando dal n. 1, che prosegua ininterrottamente fino alla cessazione dell’attività. In questo modo l'identificazione univoca della fattura è data dall'irripetibilità del numero del documento; 
- alternativamente, è possibile continuare a numerare progressivamente le fatture per anno solare. In questo caso, l’identificazione univoca della fattura proviene dall'obbligo, richiesto dalla norma, di indicare la data di emissione.Infine, si precisa che la numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012.

lunedì 7 gennaio 2013

Legge di Stabilità 2013 - Nuova Numerazione Fatture


A decorrere dal 1° gennaio 2013 , a seguito dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2013 che ha recepito la direttiva 2010/45/UE, tutte le fatture emesse dovranno contenere le indicazioni previste dal riformulato articolo 21 del decreto Iva il quale, tra l’altro, prevede che ognuna deve evidenziare un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
In linea di principio, dunque, vi sono due modalità per ottemperare a tale precetto: 

- progressiva, senza azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, con la conseguenza che, già a partire dal 1° gennaio 2013, la numerazione seguirà quella dell’ultimo documento emesso nel 2012. Ad esempio, se l’ultima fattura emessa in data 31 dicembre 2012 è la n. 484, la prima fattura emessa nel 2013 riporterà il numero 485, omettendo il riferimento all’anno solare, in quanto non più richiesto adottando questo tipo di numerazione;

- progressiva, con azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, e quindi in continuità con il comportamento adottato dai soggetti passivi fino al 2012, in vigenza delle “vecchie” disposizioni. In tale ipotesi, quindi, le fatture emesse dal 1° gennaio 2013 riporteranno una numerazione progressiva a partire dal n. 1/2013 e via dicendo fino all’ultima fattura emessa il 31 dicembre 2013, con azzeramento a partire dal 1° gennaio 2014, data a partire dalla quale sarà ripresa la numerazione n. 1/2014.

Nell’ipotesi di adozione di registri sezionali, e quindi con serie di numerazioni distinte, l’Associazione Nazionale Commercialisti ritiene che debbano essere osservate le descritte modalità di numerazione per ogni serie di numerazione stessa (e quindi all’interno di ogni sezionale).

Così operando, si ritiene sia garantito il rispetto della progressività e della univoca identificazione previsto dalla norma. 

IMPORTANTE: sull’argomento è necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, peraltro già richiesto dalle case produttrici di software. 

giovedì 3 gennaio 2013

IVA Numerazione delle fatture con due alternative Per l’Associazione Nazionale Commercialisti, la numerazione progressiva sarebbe valida sia con azzeramento a inizio anno che senza


Con un comunicato stampa diffuso nel pomeriggio di ieri, l’ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) sollecitando un tempestivo intervento ufficiale, prende posizione sulla questione della numerazione delle fatture a decorrere dal 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dall’art. 1 della Legge di stabilità 2013 (in cui sono state trasfuse le disposizioni del DL n. 216/2012).
Come già abbiamo avuto modo di riportare in un precedente intervento (si veda “In fattura la partita IVA del cessionario o committente” del 31 dicembre 2012), dal 1° gennaio 2013 la lett. b) del comma 2 dell’art. 21 del DPR 633/72 precisa che la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco” (prima delle modifiche, si ricorda, il comma 2 dell’art. 21 recitava che “la fattura è numerata e datata in ordine progressivo per anno solare”).
Sul punto, il suddetto comunicato stampa, a firma Luciano Olivieri e Marco Cuchel, ritiene adottabili alternativamente, sollecitando nel contempo l’Agenzia ad un tempestivo chiarimento, le seguenti due modalità di numerazione:
progressivasenza azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, con la conseguenza che, già a partire dal 1° gennaio 2013, la numerazione seguirà quella dell’ultimo documento emesso nel 2012. Ad esempio, se l’ultima fattura emessa in data 31 dicembre 2012 è la n. 484, la prima fattura emessa nel 2013 riporterà il numero 485, omettendo il riferimento all’anno solare, in quanto non più richiesto adottando questo tipo di numerazione;
progressivacon azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, e quindi in continuità con il comportamento adottato dai soggetti passivi fino al 2012, in vigenza delle “vecchie” disposizioni. In tale ipotesi, quindi, le fatture emesse dal 1° gennaio 2013 riporteranno una numerazione progressiva a partire dal n. 1/2013 e via dicendo fino all’ultima fattura emessa il 31 dicembre 2013, con azzeramento a partire dal 1° gennaio 2014, data a partire dalla quale sarà ripresa la numerazione n. 1/2014.
Nell’ipotesi di adozione di registri sezionali, e quindi con serie di numerazioni distinte, l’ANC ritiene che debbano essere osservate le descritte modalità di numerazione per ogni serie di numerazione stessa (e quindi all’interno di ogni sezionale).
Importante verificare che i numeri progressivi siano trascritti
Importanti indicazioni sono fornite anche per quanto riguarda la registrazione delle fatture emesse nel relativo registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72, il quale richiede espressamente che siano indicati, per ciascuna fattura, “il numero progressivo e la data di emissione di essa”.
Sul punto, il comunicato stampa in questione, raccomandando un pronto aggiornamento delle procedure da parte delle software house, precisa che è importante verificare che i numeri progressivi, nelle due modalità alternative illustrate, siano trascritti nel registro delle fatture emesse, in coerenza con quanto riportato sulla fattura.
Ciò sta a significare, secondo l’ANC, che lo stessa progressione della numerazione deve essere rispettata anche in sede di registrazione dei documenti, non potendosi quindi adottare protocolli diversi, sia pure nel rispetto della cronologia, all’atto della stampa del registro delle fatture emesse

Sale a otto il numero di condomini oltre il quale va nominato l’amministratore

La L. 220/2012, in vigore dal 17 giugno 2013, si sofferma sulla figura dell’amministratore e ha elevato tale numero, finora pari a quattro
La L. n. 220 dell’11 dicembre 2012, di riforma del condominio, è stata pubblicata sulla Gazzetta n. 293 del 17 dicembre 2012 ed entrerà in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione, ossia il 17 giugno 2013, sulla base dell’art. 2963 c.c., contenente i criteri generali per il computo dei termini.
Il tema su cui la riforma si è più spesa è quello della regolamentazione, molto più dettagliata, della figura dell’amministratore.
Nell’attuale normativa all’amministratore sono dedicati gli articoli da 1129 a 1133 c.c. Essi permangono anche dopo la riforma, in alcuni casi senza modifiche (artt. 1131, 1132 e 1133), in altri con rivisitazioni anche significative (1129 e 1130).
È stato poi aggiunto il nuovo art. 1130-bis, dedicato a temi connessi alle attività dell’amministratore quali il rendiconto condominiale e il consiglio di condominio.
Ulteriori norme che richiamano l’amministratore erano poi contenute – e continueranno a esserlo, con alcune modifiche – tra le disposizioni per l’attuazione del codice civile, in particolare negli artt. 63, 64, 66, 67, 70, oltre che negli artt. 71-bis e 71-ter di nuova introduzione.
Ciò detto, esaminiamo le principali novità introdotte dalla riforma negli articoli sopra citati. L’art. 1129 è stato molto ampliato.
Il primo comma eleva dagli attuali quattro a otto il numero di condomini oltre i quali necessita nominare l’amministratore condominiale, prerogativa dell’assemblea o, se essa non provvede, dell’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dello stesso amministratore dimissionario. La durata dell’incarico è di un anno, che – a differenza di quanto sinora stabilito – si intende rinnovato per uguale durata, ferma la possibilità di revoca in ogni tempo da parte dell’assemblea o dell’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nei casi in cui l’amministratore:
- non abbia dato notizia all’assemblea, senza indugio, di citazioni o provvedimenti dell’autorità amministrativa relativi alle parti comuni condominiali (art. 1131, comma 4),
- non abbia reso il conto della gestione (è stata eliminata la previsione temporale, sinora in vigore, “per almeno due anni” o
- in caso di gravi irregolarità.
È ora precisato che nei casi siano emerse a carico dell’amministratore gravi irregolarità fiscali o la mancata apertura e utilizzo del conto corrente intestato al condominio, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato; in caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria, con diritto – in caso di accoglimento – alla rivalsa delle spese legali sul condominio, che a sua volta può rivalersi sull’amministratore revocato.
Possibilità di revoca in caso di gravi irregolarità fiscali
Anche con la riforma, sia la nomina che la revoca dell’amministratore continuano a dover essere approvate con la maggioranzadegli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell’edificio (art. 1136, commi 2 e 4) o, precisa ora l’art. 1129, comma 1, “con le modalità previste dal regolamento di condominio”.
L’art. 1129, comma 2 prescrive poi che, contestualmente all’accettazione della nomina e a ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunichi le informazioni ivi precisate: dati anagrafici e professionali; codice fiscale; qualora si tratti di società, sede legale e denominazione; locale in cui si trovano i registri di anagrafe condominiale, dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell’amministratore, di contabilità (nuovo art. 1130, numeri 6 e 7 c.c.), “nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prendere gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”.
Viene esplicitato che l’assemblea può subordinare la nomina alla presentazione ai condomini di una polizza individuale diassicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato.
È poi prescritto che l’amministratore è tenuto ad adeguare massimali se vengono deliberati lavori straordinari, contestualmente all’inizio dei lavori e per importo non inferiore alla spesa deliberata, e che, se la polizza copre la responsabilità civile professionale dell’amministratore per l’intera attività dallo stesso svolta, deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa assicuratrice che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.

venerdì 31 agosto 2012

Speciale Riforma professioni Come cambia il tirocinio professionale


Il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, in vigore dal 15 agosto, é destinato ad incidere in maniera significativa anche sul tirocinio previsto per l'accesso alle professioni. Cambia pertanto la disciplina del praticantato dei consulenti del lavoro. Fissata in 18 mesi la durata massima del tirocinio. Nuovi anche i requisiti del dominus: non bastano più 2 anni di anzianità del consulente del lavoro per poter ammettere nel proprio studio un praticante, ma occorrerà un anzianità di almeno 5 anni. Nella GUIDA ALLA LETTURA tutti gli approfondimenti sulla Riforma delle professioni.
Il Regolamento sulla riforma delle professioni, entrato in vigore il 15 agosto scorso, é destinato ad incidere in maniera significativa anche sul tirocinio previsto per l'accesso.
Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 , emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dedica al tirocinio l'intero articolo 6 e ridisegna infatti la disciplina dell'istituto del tirocinio professionale che - giova ricordarlo - in molti casi é necessario per il sostenimento dell'esame di Stato ai fini dell'accesso alla libera professione.
La nuova disciplina interessa infatti trasversalmente tutte le professioni regolamentate che, sulla base delle singole leggi istitutive, prevedono l'obbligatorietà del tirocinio. Restano invece escluse espressamente le professioni sanitarie.
Ogni professione dovrà pertanto verificare la compatibilità della disciplina prevista prima dell'entrata in vigore del regolamento in quanto le nuove norme rendono inapplicabili tutte le previsioni in contrasto o comunque incompatibili con la disciplina in vigore dal 15 agosto.
Finora infatti ogni professione vede regolamentata la disciplina del praticantato in forma automoma e le differenza tra le diverse professioni sono significative. Tra le professioni interessate anche quella di consulente del lavoro, disciplinata dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12.
La professione giuslavoristica prevede all'articolo 3, comma 3 lettera e) della legge istitutiva, che ai fini della partecipazione all'esame di Stato é necessario aver compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo o di un avvocato o di un dottore commercialista, almeno 2 anni di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La disciplina del praticantato dei consulenti del lavoro, in attuazione di tale norma, é contenuta nel decreto del Ministero del Lavoro 20 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2011 ed entrato in vigore il 2 novembre successivo.
Una disciplina recente dunque che tuttavia deve fare i conti con le nuove regole fissate dal D.P.R. 137/2012. Ai fini dell'ammissione al praticantato, il decreto 20 giugno 2011 prevede che esso possa essere svolto o presso un consulente del lavoro iscritto all'albo da almeno 2 anni oppure presso un avvocato o un dottore commercialista a condizione che questi ultimi abbiano effettuato, da almeno 3 anni, apposita comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro che intendono svolgere attività di consulenza del lavoro.
Cosa cambia dunque per gli aspiranti consulenti del lavoro.
Il D.P.R. 137/2012 fissa in 18 mesi la durata massima del tirocinio; conseguentemente si riduce di 6 mesi la durata del praticantato rispetto alla precedente disciplina. Cambiano anche i requisiti del dominus. Non bastano più 2 anni di anzianità del consulente del lavoro per poter ammettere nel proprio studio un praticante, ma occorrerà un anzianità di almeno 5 anni. Naturalmente si tratta di un requisito comune sia ai consulenti che agli altri professionisti abilitati (abbiamo visto che in precedenza vi era una differenza di anzianità necessaria per l'ammissione del tirocinante da parte di avvocati e commercialisti).
L'innalzamento del requisito a 5 anni indubbiamente riverbererà i propri effetti negativi su coloro che intendono svolgere praticantato perché si riduce il numero dei potenziali professionisti che potranno accoglierli anche se a mitigare tale rischio occorre considerare che il nuovo decreto consente ad ogni professionista l'ammissione di 3 praticanti (prima era consentita la frequenza in studio di 2 praticanti al massimo).
Peraltro il comma 3 dell'articolo 6 prevede anche una deroga a tale limite su motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio provinciale sulla base di criteri concernenti l'attivita' professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, previo parere vincolante del ministro vigilante.
Il comma 5 prevede altresí che il tirocinio possa essere svolto anche dai lavoratori pubblici nonché in presenza di un rapporto di lavoro subordinato privato, purche' le relative discipline prevedano modalita' e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento.
La competenza in materia di tirocinio rimane confermata ai consigli provinciali dell'Ordine. Non é destinata invece ad incidere particolarmente la previsione contenuta al comma 4 che prevede la possibilità che il tirocinio possa essere svolto, per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio nazionale dell'Ordine o collegio, il Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria.
Già l'articolo 2 del decreto 20 giugno 2011 prevedeva un riduzione in ipotesi similari. E' inoltre previsto che i consigli provinciali e le universita' pubbliche e private possano a tal fine stipulare convenzioni per regolare i reciproci rapporti. Altra novità per i praticanti consulenti del lavoro é la previsione che il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato.
Il decreto si occupa di definire il tirocinio quale istituto che consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed e' finalizzato a conseguire le capacita' necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione. Coerentemente con tale finalità é previsto al comma 6 del citato articolo 6 che il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Rimane peraltro ferma la previsione contenuta all'articolo 9, comma 4, del D.L. 1/2011 in cui é previsto che al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
Un rimborso quindi, senza diritto a compensi o remunerazioni per l'attività svolta in quanto la frequenza é finalizzata all'apprendimento delle capacità necessarie per il futuro svolgimento dell'attività.
E' importante sottolineare che il decreto riverbera i propri effetti sui tirocini avviati dal 15 agosto data di entrata in vigore del provvedimento.
Resta invece applicabile anche ai tirocini avviati precedentemente, la previsione dell'art. 9, comma 6, del D.L. 1/2012 che prevede da una lato la durata del tirocinio previsto per l'accesso alla professione non superiore a diciotto mesi ed inoltre che per i primi sei mesi il tirocinio possa essere svolto in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica a condizione che risulti stipulata un'apposita convenzione tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Sull'applicabilità di tale riduzione del tirocinio in via retroattiva anche ai tirocini in corso alla data di entrata in vigore del decreto, é intervenuto il Ministero della Giustizia con la circolare 4 luglio 2012 il quale, investito della richiesta di pareri al riguardo, ha ritenuto che la norma sia applicabile anche ai casi di tirocinio iniziati in precedenza.
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha prontamente applicato il documento di prassi del Ministero invitando con una nota del 6 luglio 2012, a firma del presidente Marina Calderone, i singoli Consigli Provinciali non solo a considerare la riduzione applicabile a tutti i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 1/2012 ma anche di comunicare a tutti i praticanti iscritti nel registro di tale possibilità al fine di consentire di sostenere l'esame già con la sessione 2012.

venerdì 8 giugno 2012

Versamenti delle tasse prorogati al 9 luglio. Ma l'acconto Imu resta al 18 giugno


Via libera di Palazzo Chigi alla proroga dei versamenti di Unico 2012. Ma con la grande assente: l'Imu, il cui primo appuntamento oggi resta saldamente ancorato a lunedì 18 giugno. Il provvedimento di proroga firmato dal presidente del Consiglio dei ministri mercoledì scorso, infatti, sposta soltanto i termini di versamento in scadenza il prossimo 18 giugno delle dichirazioni dei redditi, dell'Irap e della dichiarazione unificata.
A beneficiarne saranno le persone fisiche e i contribuenti soggetti agli studi di settore che potranno versare le imposte dovute in autotassazione entro il 9 luglio prossimo senza alcuna maggiorazione. Chi invece avrà bisogno di maggior tempo potrà saldare i conti con l'Erario versando le imposte dovute dal 10 al 20 agosto 2012, ma maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interessi. Lo slittamento dei termini, come detto, riguarderà i professionisti e i titolari di redditi di impresa soggetti agli studi di settore, e trascinerà anche i soci delle società di persone e le società trasparenti.

mercoledì 23 maggio 2012

CREDITI DELLE IMPRESE VERSO LO STATO: O COMPENSAZIONE O ANTICIPAZIONE BANCARIA


Un importante passo in avanti è stato compiuto per accelerare i pagamenti della p.a. - circa 20-30 miliardi - nei confronti delle aziende. Il Governo ha varato il piano che prevede quattro decreti dell'Economia e dello Sviluppo e un accordo fra banche e imprese.
Ecco, in sintesi, i provvedimenti adottati:
- un decreto attiene alla certificazione dei crediti delle imprese verso le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali;
- un decreto è relativo alla certificazione dei crediti verso gli enti locali, le regioni e gli enti del servizio sanitario nazionale;
- un decreto istituisce la compensazione dei crediti verso la P.a., riconosciuta anche per contributi previdenziali e premi Inail, ma solo se le somme dovute sono state iscritte a ruolo alla data del 30 aprile 2012;
- un decreto - del ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Tesoro - prevede la creazione di un fondo di garanzia diretta sull'anticipazione dei crediti verso la P.a.
Dunque, il primo passo che devono compiere le imprese per poter arrivare alla compensazione dei crediti è ottenere la certificazione che la somma non sia prescritta, sia certa, liquida ed esigibile. La procedura, per la certificazione, prevede che il creditore invii istanza all'amministrazione debitrice, la quale ha a disposizione 60 giorni di tempo per rispondere; se non riceve risposta entro tale termine, il creditore, rivolgendosi alla ragioneria provinciale può, se non sussistono impedimenti, ottenere la certificazione.
Con in mano la certificazione, è possibile accedere alla compensazione del credito, rivolgendosi al concessionario della riscossione, nei confronti di regioni e enti locali con debiti (iscritti a ruolo alla data del 30 aprile) per tributi erariali e per tributi regionali e locali ovvero per contributi assistenziali e previdenziali e per premi Inail. L'agente della riscossione – di norma Equitalia - entro 3 giorni dovrà verificare la certificazione presso l'ente debitore, il quale è tenuto a fornire risposta nei successivi 10 giorni. Ottenuto riscontro positivo, il concessionario comunica all'istante, entro 5 giorni, l'effettuazione della compensazione.
In alternativa, le imprese potranno ottenere un’anticipazione bancaria cedendo il credito.