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Fisco


SOSTITUTI: L'ITER DEI 730
Martedì 15/01/2013, a cura di eDotto S.r.l.

I datori di lavoro non sono tenuti ad essere sostituti d’imposta, dunque a fornire assistenza fiscale ai propri dipendenti e pensionati. Quelli che sono disponibili, entro il 15 gennaio di ogni anno, devono palesarlo chiedendo agli interessati se intendono accettare l’assistenza per la dichiarazione dei redditi modello 730. 
Dipendenti e pensionati, dal canto loro, avranno un mese di tempo - 30 giorni - per rispondere. Se intendono avvalersi del sostituto non dovranno fare altro che consegnare il modello compilato e conservare i giustificativi (per i documenti del 2012, 730/2013, fino al 31 dicembre 2017) per l’eventuale richiesta di esibizione del Fisco. 

Il 730 dovrà essere presentato entro il 30 aprile dai cittadini che si rivolgono al datore di lavoro (o all’ente pensionistico). Hanno tempo fino al 31 maggio coloro se si rivolgono a Caf e intermediari abilitati



I chiarimenti della risoluzione n. 82/E/2012

Lettere di intento: l’invio dei dati al fisco attende il nuovo modello
A distanza di poco tempo dall’approvazione del decreto sulle semplificazioni fiscali (D.L. n. 16/2012), l’Agenzia delle Entrate è già intervenuta fornendo alcuni chiarimenti in tema di IVA. In particolare la risoluzione n. 82/E del 1° agosto scorso ha illustrato le novità relative agli obblighi di comunicazione dei soggetti che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento da coloro in possesso della qualifica di esportatori abituali.
Prima dell’ultimo intervento normativo (cfr. art. 2, comma 4 del D.L. citato), i termini di invio dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute potevano essere molto brevi in quanto collegati alla data di ricezione delle lettere d’intento. A tal fine era completamente ininfluente la data di effettuazione dell’operazione non imponibile.
Ad esempio Se il fornitore riceveva la lettera il 31 gennaio, l’invio dei dati in essa contenuta doveva essere effettuato entro il 16 febbraio a nulla rilevando che la consegna della merce e la relativa fatturazione in regime di non imponibilità fosse effettuata, per ipotesi, durante il mese di novembre del medesimo anno, quindi a distanza di molti mesi.
Con decorrenza dal 2 marzo 2012, quindi dall’entrata in vigore del D.L. n. 16/2012, la lettera di intento deve essere inviata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni non imponibili effettuate collegabili alla dichiarazione di intento ricevuta.
Ad esempio Tornando all’esempio precedente, se la lettera d’intento è stata ricevuta ad aprile 2012 e la consegna della merce è avvenuta il 5 novembre del medesimo anno, il contribuente (mensile) può inviare tempestivamente i dati entro il 16 dicembre del 2012 e non più entro il 16 maggio.
Per i contribuenti trimestrali, considerati i diversi tempi entro cui effettuare la liquidazione periodica IVA, la scadenza da osservare per l’invio può essere ancor più differita.
Fin qui gli operatori non avevano dubbi circa la diversa tempistica dell’adempimento, ma l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come sia comunque possibile anticipare l’invio dei dati. In pratica, l’invio dei dati - da effettuarsi entro la data di liquidazione periodica nella quale confluisce l’operazione non imponibile - rappresenta pur sempre il termine ultimo, ma il contribuente può scegliere di anticipare l’adempimento.
Ad esempio Tornando all’ultimo esempio, il contribuente può, facoltativamente, continuare ad effettuare l’invio entro il 16 maggio.
Il modello utilizzabile al fine di effettuare la predetta comunicazione, approvato con il provvedimento del 14 marzo 2005, dovrà essere adeguato al fine di recepire la novità in rassegna.
Nelle more dell’approvazione del nuovo modello, la risoluzione n. 82/E/2012 ha chiarito che il contribuente può indicare nel periodo di riferimento l’anno 2012. Tale indicazione riguarda sia il caso in cui l’operatore decida di anticipare l’invio dei dati, collegando al ricevimento della lettera, sia laddove si applichi l’ultima disposizione, ponendo in essere l’adempimento solo dopo l’effettuazione dell’operazione non imponibile.
Il chiarimento è sicuramente apprezzabile e consente, di fatto, la concreta applicazione della semplificazione. Tuttavia c’è da chiedersi come l’Agenzia delle Entrate sia in grado di verificare il tempestivo invio della comunicazione.
Il riferimento generico “all’anno 2012” vuol significare che è stata ricevuta in tale anno una lettera di intento, oppure che in una delle liquidazioni del 2012 è confluita un’operazione non imponibile a seguito di una dichiarazione di intento ricevuta. Il Fisco non avrà a disposizione alcuna informazione supplementare in grado di rivelare la correttezza dell’invio e soprattutto se lo stesso sia stato effettuato tempestivamente.
Ad esempio Se l’operazione imponibile cade nella liquidazione IVA di aprile 2012 e il contribuente effettua tardivamente l’invio dei dati il 16 ottobre, anziché il 16 maggio, la mera indicazione nel modello dell’anno 2012 non sarà in grado di far emergere l’irregolarità.
Non resta per ora che attendere l’approvazione del nuovo modello per comprendere se lo stesso sia in grado di consentire al Fisco un agevole riscontro.

AL VIA DAL 1° GIUGNO LA NUOVA TASSAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA PER LE IMPRESE

L’articolo 3 bis del Dl n. 16/2012, come convertito dalla legge n. 44/2012, ha previsto un aggravio contributivo per tutte le imprese e gli enti non commerciali che utilizzano energia elettrica in locali e luoghi diversi da quelli adibiti ad abitazione, cancellando al contempo l’esenzione per i consumi superiori a 1.200.000 kWh che si realizzano in opifici industriali (imprese energivore).

Tali disposizioni – è ovvio – creeranno un aggravio impositivo indistinto per i suddetti soggetti con un impatto molto differente e non sempre adeguato ai singoli consumi.
Secondo le nuove norme, infatti, le imprese e gli enti non commerciali, a prescindere da quanto consumato, se superano la soglia dei 1.200.000 kWh, pagheranno un’accisa mensile costante di 7.320 euro. Per tutti coloro che, invece, consumeranno fino a tale soglia, vi sarà una tassazione ripartita: sui primi 200mila kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di 0,0125 euro per kWh; sui consumi che eccedono i primi 200mila kWh consumati nel mese e che non sono complessivamente superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di 0,0075 euro per kWh.
Il paradosso è che quest’ultimi soggetti se avranno consumi prossimi alla soglia indicata dei 1.200.000, senza però superarla, arriveranno a pagare molto di più delle imprese energivore, che invece conserveranno una situazione di privilegio. 
Tale modifica del meccanismo di tassazione dell’energia elettrica utilizzata per fini industriali scatterà dal 1° giugno 2012. Da segnalare che già dalla prima scadenza del 16 giugno 2012, tutti i soggetti passivi dell'accisa relativa all'energia utilizzata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni saranno tenuti a ricalcolare la rata mensile sulla base delle nuove aliquote.

AL VIA I "CONTROLLI FORMALI" DELLE ENTRATE SULLE DICHIARAZIONI DEL 2010

È, oramai, un’operazione di routine, come spiegano dall’Agenzia, l’invio in questo periodo dell’anno della missiva da parte delle Entrate ai contribuenti (persone fisiche e ditte individuali) con la richiesta delle “pezze d’appoggio” delle detrazioni e deduzioni fatte nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (quelle appena inviate riguardano le dichiarazioni 2010).

Ma la lettera è inviata per posta ordinaria e non con raccomandata. Dunque, l’Amministrazione non può essere certa del ricevimento da parte del contribuente e questi non può stare tranquillo se non riceve nulla, in quanto la lettera potrebbe essere andata persa dalla posta.

Il guaio è che se il contribuente non invia la documentazione in oggetto entro 30 giorni dal ricevimento, l'Amministrazione, è scritto nella missiva, “procederà alla rettifica dei dati da lei dichiarati e alla comunicazione dell'esito del controllo e delle relative somme dovute”. Dal ricevimento della seconda missiva si avranno altri 30 giorni per regolarizzare pagando l’imposta rideterminata, gli interessi e la sanzione ridotta del 20%, o inviare chiarimenti in merito. Altrimenti scatterà l'iscrizione a ruolo da parte dell'ufficio delle maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi derivanti dalla liquidazione della dichiarazione.

Responsabilità solidale del committente estesa anche all’IVA

Con l’art. 2, comma 5-bis, del DL n. 16/2012, il Legislatore ha radicalmente modificato l’art. 35, comma 28, del DL n. 223/06, concernente la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni.

La disposizione, a differenza di quella precedente, estende la responsabilità descritta, in quanto si stabilisce che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è responsabile in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno dei subappaltatori, fino a due anni dalla cessazione dell’appalto, per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto. Tale responsabilità, precisa la norma novellata, viene meno qualora il committente dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento (norma da collegare con l’art. 29, comma 2, del DLgs. n. 276/2003, con cui si stabilisce la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per le retribuzioni e i contributi previdenziali e assistenziali).

La questione maggiormente critica della nuova disposizione attiene proprio a tale ultimo aspetto, in quanto il committente è esonerato dalla responsabilità solidale solamente se dimostra che il mancato versamento dell’IVA e delle ritenute da parte dell’appaltatore si è verificato nonostante siano state poste in essere tutte le cautele possibili per evitare tale inadempimento. Sembra, tuttavia, che si tratti di una prova alquanto difficile da fornire, in quanto ci si chiede quali debbano essere i mezzi adottati dai committenti per evitare di incorrere nella responsabilità in questione. In buona sostanza, in un contratto di appalto, il committente dovrebbe richiedere ai propri appaltatori e subappaltatori un documento equipollente al DURC (Documento unico di regolarità contributiva), già previsto per gli obblighi previdenziali. In caso contrario, il committente può essere chiamato a rispondere del mancato versamento dell’IVA da parte dell’appaltatore (peraltro allo stesso già corrisposta), nonché delle ritenute IRPEF sul reddito di lavoro dipendente altrui.
In merito alle ritenute fiscali, la prova più “semplice” da fornire potrebbe essere quella di ottenere copia, da parte degli appaltatori e subappaltatori, dei modelli F24 relativi ai suddetti versamenti, mentre appare più complessa la prova relativa all’IVA, in quanto il versamento della stessa avviene in occasione delle liquidazioni periodiche, in cui confluiscono tutte le operazioni attive e passive del soggetto e non soltanto quelle specifiche intercorse con l’appaltatore. Pare quindi difficile “estrapolare” l’imposta dovuta sulle fatture emesse dagli appaltatori al fine di verificarne il relativo versamento, tenendo conto, tra l’altro, che la liquidazione periodica potrebbe chiudere anche a credito, nel qual caso non vi sarebbe nemmeno un effettivo versamento d’imposta. Meno problematica dovrebbe presentarsi la questione in relazione ai rapporti con i subappaltatori, per i quali si rende spesso applicabile il regime del reverse charge, ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72, con conseguente mancata esposizione dell’IVA nella fattura emessa.
Si ricorda che, in ambito IVA, anche prima dell’introduzione della norma in commento esistevano disposizioni fiscali relative alla responsabilità in solido in caso di mancato pagamento dell’imposta (art. 60-bis del DPR 633/72, limitatamente alle operazioni di cessione individuate dal DM 22 dicembre 2005), ma solo nell’ipotesi in cui la cessione sia avvenuta ad un prezzo inferiore al valore normale di tali beni. Ora, la modifica introdotta dall’art. 2, comma 5-bis, del DL 16/2012 sembra molto più ampia rispetto a quella prevista dall’art. 60-bis del DPR 633/72, in quanto prevede una vera e propria sostituzione soggettivanegli obblighi previsti in capo ad un altro soggetto. In altre parole, il committente è chiamato a rispondere di eventuali inadempimenti dell’appaltatore o del subappaltatore, i quali potrebbero aver omesso il versamento dell’IVA anche per gravi difficoltà finanziarie, che in periodi di crisi sono alquanto diffuse.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. DETRAZIONE AL 36% ANCHE PER LE FATTURE IN ACCONTO

Il sottosegretario all’Economia, Vieri Ceriani, con il question time n. 5-06801 del 9 maggio, risolve il dubbio circa la corretta fatturazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, soggetti a detrazione fiscale in misura pari al 36% nel limite massimo di 48mila euro per unità immobiliare. 
Si ricorda che l’articolo 7, comma 2, lettera r) del Decreto legge n. 70/2011, è intervenuto modificando in parte le condizioni per il godimento del beneficio, abrogando le disposizioni per cui le detrazioni Irpef potevano essere applicate solo nel caso in cui il costo della manodopera fosse evidenziato in fattura. 
Il dubbio avanzato in sede parlamentare riguardava tutti quegli interventi di ristrutturazione iniziati prima dell’entrata in vigore dell’abrogazione disposta dal dl 70/2011, per i quali erano state emesse fatture in acconto senza alcuna specificazione del costo della manodopera.
Il sottosegretario al ministero dell’Economia ha ribadito che non spetterà alle fatture a saldo, emesse dopo l’abrogazione, sanare il vizio di mancata indicazione del costo della manodopera di quelle in acconto. Il contribuente, pertanto, potrà beneficiare della detrazione piena anche in presenza di fatture non riportanti l’indicazione separata del costo della manodopera. L’abrogazione dell’obbligo di indicazione separata del costo della manodopera ha, infatti, valore retroattivo sulle fatture in acconto emesse prima dell’entrata in vigore del Dl 70/2011 e, di conseguenza, per il contribuente non vi sarà più alcun obbligo al riguardo anche per le fatture emesse a saldo dopo l’entrata in vigore del citato decreto legge. 
Con il question time n. 5-06800, si scioglie il dubbio sull’eventuale esenzione dal pagamento dell’ICI in favore del compendio immobiliare trasferito con il decreto ministeriale 15 dicembre 2004 al fondo immobili pubblici. 
Nella risposta parlamentare del 9 maggio, si legge che l'eventuale esenzione trova applicazione solo nel caso in cui gli stessi immobili, a loro tempo già oggetto di esenzione dal tributo locale, mantengano una destinazione ad uso pubblico o finalizzata all'erogazione di servizi pubblici. L’imponibilità su detti immobili tornerà in maniera piena nel momento in cui gli stessi perderanno il requisito della destinazione/finalità ad uso pubblico.


OMESSA DICHIARAZIONE: PENALE PER L’IMPRENDITORE E CIVILE PER IL PROFESSIONISTA INCARICATO

“L'affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle entrate ..., ai sensi dell'art. 3, comma 8, dpr 322/1988, come modificato dal dpr. 435/2001, non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione dei redditi a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto”. 
È la motivazione a base della sentenza n. 16958 depositata l’8 maggio 2012 dalla Corte di cassazione, che conferma la responsabilità penale per omessa dichiarazione Iva del legale rappresentante di una Srl che aveva affidato l’incarico (con regolare conferimento del mandato) della trasmissione telematica alle Entrate al commercialista della società. Alla mancata presentazione della dichiarazione Iva era seguita l’omissione del relativo versamento, questo per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003. 
Al legale rappresentante, condannato penalmente ex articolo 5 del Dlgs 74/2000, non resta che rivalersi civilmente sul commercialista inadempiente, che ha l'obbligo di risarcire il cliente se sbaglia la consulenza (Corte di cassazione, sentenza 13284/2011).

IL FISCO ALLARGA I CONTROLLI

Oltre alle località turistiche sotto osservazione delle Entrate e della Guardia di finanza sono finiti mano a mano anche i grandi centri metropolitani (Roma e Milano su tutti), le vie dello shopping, i locali della movida e i mercatini ambulanti. Inoltre, nel lungo ponte del 1° maggio il Fisco ha messo nel mirino circa 200 tra agriturismi, bed and breakfast e alberghi, dislocati su tutto il territorio nazionale, selezionati per le anomalie fiscali riscontrate nei mesi scorsi. Infine, in occasione della “Notte bianca”, decine di militari della Guardia di finanza hanno passato al setaccio locali ed esercizi commerciali di Firenze per verificare la regolare emissione di scontrini e ricevute fiscali.

NON C'E' ELUSIONE PER IL FINANZIAMENTO STIPULATO ALL'ESTERO

La Commissione tributaria provinciale di Brescia, con la sentenza n. 27/10/12, ha stabilito che non è elusiva la stipula di un contratto di finanziamento avvenuta al di fuori del territorio dello Stato italiano ove si prospetti fiscalmente meno onerosa per i contribuenti in quanto tipica espressione dell’autonomia privata.

NUOVE DATE PER IL 730/2012 E PER L’IMPOSTA ANNUALE SULLE ASSICURAZIONI

Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 26 aprile 2012, slittano due scadenze di aprile. Si tratta della presentazione del 730 e dell’imposta sulle assicurazioni.
Le nuove date:
- scade il 16 maggio 2012 (dal 30 aprile) la presentazione del modello 730/2012 (redditi 2011) e del 730-1 (5 e 8 per mille) per chi consegna al sostituto d’imposta;
- ha tempo fino al 20 giugno 2012 (invece che al 31 maggio) chi consegna il 730/2012 al Caf o a un professionista abilitato;
- slittano dal 31 maggio al 2 luglio i termini per inviare la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e sugli accessori incassati nel periodo d’imposta precedente.
Conseguentemente alle proroghe del 730 si spingono in avanti le date:
- della consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (730-3) che deve avvenire entro il 15 giugno 2012 (invece che al 31 maggio) da parte dei sostituti d’imposta ed entro il 2 luglio 2012 (invece del 15 giugno) da parte dei Caf o i professionisti abilitati;
- la comunicazione del risultato finale delle dichiarazioni e la trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate, potranno essere effettuate dai Caf e dai professionisti abilitati fino al 12 luglio 2012 (invece che al 30 giugno).
L’Imu è alla base del differimento. È data la possibilità ai contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale di compilare il quadro I del 730/2012, per utilizzare l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione per pagare, con l’F24, l'Imu per il 2012.

BILANCI 2011: ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L’Osservatorio Unioncamere e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) hanno approvato un documento sul deposito digitale dei conti annuali e consolidati.
La pubblicazione dei bilanci dovra` avvenire nel corso del 2012 nel rispetto della modalita` consolidata lo scorso anno.
La maggior parte delle societa` di capitali deve depositare al Registro delle imprese lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL.
Per le domande di deposito dei bilanci dovra` essere utilizzata l’apposita modulistica, le cui specifiche tecniche sono state approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto ministeriale del 29 novembre 2011 e, successivamente illustrate con lacircolare 3649/C del 18 gennaio 2012.
La circolare intende fornire alcune indicazioni e proporre delle linee guida uniformi che evitino le diversita` di comportamento a livello locale.

PUBBLICATA LA LEGGE N. 35/2012, DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 5/2012 IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E SVILUPPO

E` stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 (Supplemento Ordinario n. 69), la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".
La legge di conversione ha mantenuto la stessa struttura del decreto-legge composto di 3 Titoli, ma ha incrementato gli articoli da 63 a 74:
  • Titolo I – Disposizioni in materia di semplificazioni (artt. 1 – 46) – Disposizioni in materia di semplificazione per i cittadini e per le imprese; semplificazioni in materia di lavoro, di appalti pubblici, in materia ambientale, in agricoltura e in materia di ricerca;
  • Titolo II – Disposizioni in materia di sviluppo (artt. 47 – 60)- Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione; disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti;
  • Titolo III – Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore (artt. 61 - 63) – Prevista l’abrogazione di altre 15 norme ritenute non piu` applicabili.
La legge, che e` entrata in vigore il 7 aprile 2012, contiene un pacchetto di riforme strutturali per la crescita.
Le riforme – come si legge nel Comunicato stampa del Governo - rientrano nel processo di rimozione di due grandi vincoli che hanno compresso per decenni il potenziale di crescita dell’Italia:l’insufficiente concorrenza dei mercati e l’inadeguatezza delle infrastrutture.

APPROVATO IL DEF

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2012, di cui fanno parte il Programma Nazionale di Riforma 2012 (PNR), il Programma di Stabilità (PdS) e il Documento di analisi e tendenze della finanza pubblica. Ne dà notizia il comunicato stampa del consiglio dei ministri datato 18 aprile 2012.

Il quadro presentato dal Governo stima per il 2012 un calo del pil pari all'1,2%, dunque l’economia italiana è in recessione e che lo sarà per tutto il 2012, ma un aumento del prodotto lordo dello 0,5% nel 2013. Nei due anni successivi si prevede un'accelerazione all'1% e all'1,2%. 

Il primo ministro, Mario Monti, in conferenza stampa dichiara che lo sviluppo economico, e quindi la crescita, è al primo posto nella lista del Governo. Per il 2013 con un avanzo strutturale dello 0,6% sarà rispettato il Fiscal Compact. Ma la crisi attuale, con ricadute drammatiche per famiglie e imprese anche in termini di vite spezzate, sarebbe stata peggiore se l'Italia “fosse caduta nel baratro del fallimento e del default del debito sovrano”.


TORNA, PER CHI PREFERISCE, L'IMU IN DUE RATE

Sarà il contribuente a scegliere come suddividere il versamento Imu 2012 sulla prima casa: l'ultimo emendamento accolto dalla commissione Finanze della Camera in sede di esame del D.L. fiscale – n. 16/2012 – prevede che l'imposta sull'abitazione principale si paghi in tre rate o in due. Per gli altri immobili resta ferma la suddivisione in acconto (a giugno) e in saldo (a dicembre). 

Queste le possibilità per i possessori di prima casa: 

- il 18 giugno 2012 versare il 33% dell'imposta (da calcolare con aliquota base del 0,4%), 
- il 17 settembre 2012 versare un ulteriore 33%, 
- il 17 dicembre 2012 versare il 33%, cui va aggiunto il conguaglio derivante dall'aumento di aliquota deciso dai Comuni; 

oppure

- il 18 giugno 2012 versare il 50% dell'imposta (da calcolare con aliquota base del 0,4%); 
- il 17 dicembre 2012 versare il 50%, cui va aggiunto il conguaglio derivante dall'aumento di aliquota deciso dai Comuni. 

Le correzioni apportate ricomprendono fra le abitazioni principali quelle degli anziani, se non locate, che dimorano in istituti di cura ed entrambe le case di coniugi, con dimora abituale e residenza anagrafica in due comuni diversi. 

Nell'emendamento anche la possibilità che i comuni decidano di considerare abitazione principale l'immobile posseduto, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadini residenti all'estero, purchè il fabbricato non sia locato. 

Circa le modalità di pagamento dell'Imu, fermo l'utilizzo del modello F24, è stato specificato che il bollettino postale potrà ancora essere utilizzato ma solo per i versamenti dal 1° dicembre 2012. 

L’IMU si pagherà in tre rate


Per l’anno 2012, l’IMU dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze dovrebbe essere intre rate16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre. Lo prevedrebbe un emendamento di Gianfranco Conte (Pdl), relatore al DL n. 16/2012, presentato ieri in Commissione Finanze alla Camera.

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