Per gli acquisti, così come per le importazioni, la detrazione è ammessa non soltanto per l’IVA che il destinatario del bene/servizio ha già pagato (imposta assolta), ma anche per quella che deve ancora esserlo (imposta dovuta). Tale principio, espresso dalla Corte di Giustizia nella causa C-414/10, depositata ieri, 29 marzo 2012, trova fondamento nell’art. 17, par. 2, lett. a) e b), della VI Direttiva, secondo cui la detrazione ha per oggetto l’imposta “dovuta o assolta”.
Nessun commento:
Posta un commento